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Multe, tasse e sanzioni: vale la data di spedizione o di ricevimento?


Gli effetti della notifica della raccomandata per il notificante e il destinatario: si considera la data di consegna all’ufficio postale o quella di consegna della busta? Quando ricevi una contravvenzione sai già che, affinché sia valida, deve arrivarti entro 90 giorni dall’illecito stradale; invece, se si tratta del rifiuto del Prefetto a un ricorso, esso deve intervenire entro 180 giorni, altrimenti il silenzio si considera assenso; se hai ricevuto una cartella di Equitalia, esistono termini di decadenza e prescrizione ben precisi che possono rendere nulla la richiesta di pagamento; stesso discorso per gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate o per le multe di altre autorità amministrative. In tutti questi casi è essenziale comprendere qual è l’ultimo giorno “utile” da considerare per verificare il rispetto dei termini: la data in cui il notificante (il Comune, il Prefetto, Equitalia, il fisco, ecc.) ha consegnato l’atto alla posta oppure il giorno in cui tu l’hai ricevuto? La differenza è sostanziale perché, nel secondo caso, il mittente avrà meno tempo per spedire il plico (dovendo anche considerare i tempi di consegna da parte di Poste Italiane) e, dunque, più facile è cadere in un’ipotesi di nullità per decadenza o prescrizione. Per quanto riguarda la notifica di atti giudiziari, ossia di tutte le raccomandate consegnate dall’ufficiale giudiziario del tribunale, anche attraverso il servizio postale, è stato elaborato il principio della cosiddetta “scissione degli effetti della notificazione” [1]: in pratica, non volendosi far ricadere i possibili disguidi postali né sul mittente, né sul destinatario, per il primo i termini si considerano rispettati il giorno in cui l’atto viene consegnato all’ufficiale per la notifica; per il secondo, invece, i termini decorrono dalla ricezione. Completamente diverso è il discorso nel caso di raccomandate inviate per scopi non giudiziali (cosiddetti atti negoziali): si pensi a una comunissima lettera di disdetta da un contratto, al recesso dalla locazione, da un abbonamento alla pay tv, ecc. In questi casi, la Cassazione ha detto che si considera la data di materiale ricevimento della raccomandata da parte del destinatario [2]. Di tanto abbiamo parlato solo una settimana fa in “Disdetta, vale la data di spedizione o di consegna della raccomandata?”. In molti si chiedono, però, quale sia il regime da adottare per multe, contravvenzioni e tutti gli atti di irrogazione di sanzioni da parte di autorità amministrative. Si tratta degli esempi che abbiamo fatto ad inizio articolo: la cartella di pagamento di Equitalia e la multa per violazione del codice stradale, su tutte. Tali atti, infatti, avrebbero una natura a metà tra gli atti giudiziari e le comuni raccomandate “private”. Rientrano dunque nel principio della “scissione degli effetti della notifica” oppure in quello secondo cui vale la data di ricevimento della raccomandata? Il dubbio è venuto a più giudici, tant’è che le sentenze sono state, tra loro, spesso contrastanti. È proprio per questo motivo che la questione verrà decisa, nei prossimi mesi dalle Sezioni Unite della Cassazione cui, la Seconda Sezione ha rinviato la patata bollente [3]. Dunque, per chi ha letto tutto l’articolo e sperava di avere una soluzione, dobbiamo rinviarlo a data da destinarsi. Due, ovviamente, le tesi che si scontreranno: da un lato quella delle pubbliche amministrazioni secondo cui occorre avere riguardo alla data di spedizione dell’atto e non a quella di ricezione da parte del destinatario. Dall’altro lato, quella favorevole ai cittadini, secondo cui la tempestività della contestazione va accertata con riguardo alla data della ricezione da parte dell’incolpato e non della spedizione, “in quanto la contestazione va qualificata come atto recettizio indirizzato all’incolpato per cui il termine può ritenersi utilmente assolto solo quando l’atto è recapitato al destinatario”.

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