Allagamento delle strade: il Comune risarcisce se non fa manutenzione

Bomba d’acqua: l’acquazzone torrenziale non salva la pubblica amministrazione se questa non dimostra che gli impianti di scolo delle acque piovane funzionavano correttamente. Anche se la pioggia è di intensità eccezionale da far ritenere l’evento atmosferico assolutamente imprevedibile e straordinario, il Comune è tenuto a risarcire gli immobili allagati e le auto danneggiate se non dimostra che la rete fognaria, per lo scolo delle acque piovane, era funzionante. Non vale, quindi, a esonerare l’amministrazione dal pagamento la considerazione che, se anche le pompe per il filtraggio dell’acqua avessero funzionato correttamente, esse non sarebbero comunque riuscite a smaltire la mole di pioggia caduta per effetto del nubifragio. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa. Il nostro codice civile stabilisce [2] una responsabilità di tipo oggettivo – ossia a prescindere da qualsiasi sussistenza di colpa o malafede – in capo al titolare di una cosa, per i danni da essa arrecati a terzi per il solo fatto che egli ne è custode. In questo caso, la “cosa” è la strada (ed anche l’impianto di scolo delle acque piovane). Il comune è custode di tali beni e, pertanto, risponde di tutti i danni provocati ai cittadini, salvo tuttavia che dimostri che l’evento sia avvenuto per un caso fortuito, ossia un fatto del tutto imprevedibile e, comunque, inevitabile. La pioggia, in sé per sé, non è imprevedibile, anche se di intensità sostenuta, dovendosi comunque mettere in conto che, di tanto in tanto, gli agenti atmosferici possono giocare brutti scherzi anche al di là delle medie stagionali. Ma quando l’evento è così straordinario da essere considerato “isolato” e i danni come inevitabili, allora scatta il caso fortuito e l’assenza di responsabilità per il Comune.
La sentenza in commento spiega, però, che anche un acquazzone particolarmente intenso, tanto da considerarsi straordinario, non libera dalla responsabilità il Comune se questi non ha prestato la dovuta manutenzione agli impianti necessari ad evitare l’allagamento delle strade e, quindi, il danneggiamento a cose o persone nei dintorni. L’amministrazione – a prescindere dalla bizze del clima – deve comunque metterci la sua “buona parte” e provvedere a che tutte le reti di scolo funzionino correttamente. Qualora, ad esempio, un canale dovesse risultare intasato per i detriti, le foglie o la sporcizia, allora il risarcimento scatterebbe di sicuro e non ci sarebbe modo di evitarlo. Concludendo, secondo la Corte il nubifragio in astratto ben può integrare gli estremi del caso fortuito, a meno che non sia accertata l’esistenza di condotte idonee a configurare una (cor)responsabilità del Comune. Alcuni precedenti
Il carattere eccezionale di un fenomeno naturale come la pioggia torrenziale, nel senso di una ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, quindi sufficiente, di per se solo, a configurare il caso fortuito, in quanto non ne esclude la prevedibilità in base alla comune esperienza. Se l’auto resta in panne
In un caso simile, la sentenza fornita dal Tribunale di Modena è stata di segno opposto e questo perché non vi erano state dimostrazioni circa il cattivo funzionamento degli impianti di filtraggio. Ritorna allora il principio generale secondo cui le precipitazioni atmosferiche di proporzioni abnormi costituiscono un valido motivo per escludere la responsabilità della pubblica amministrazione, in quanto l’evento integra il caso fortuito. Di più: la bomba d’acqua giustifica il Comune anche per il ritardo con cui partono i soccorsi laddove sono stesse le condizioni meteo avverse a impedire di approntare in modo tempestivo adeguate misure di sicurezza. In un caso di allagamento dell’autostrada, la Cassazione ha sottolineato la necessità di stabilire in quale misura la manutenzione effettuata dall’ANAS, se eseguita a regola d’arte e secondo le necessità del caso, sarebbe stata in grado, se non di eliminare totalmente il danno, almeno di ridurlo. In altre parole, si tratta di stabilire in quale misura l’efficienza dei sistemi di smaltimento delle acque piovane incidono sui danni arrecati dalle cosiddette “bombe d’acqua”.
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