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Multa autovelox: addio sanzione se c’è urgenza e necessità


Codice della strada: il conducente multato per superamento dei limiti di velocità può addurre una situazione di urgenza che lo abbia costretto a guidare veloce. Stop alla multa per eccesso di velocità accertata con l’autovelox se il conducente riesce a dimostrare che la fretta era giustificata da un evidente stato di necessità: solo però la minaccia di un pericolo attuale può costituire una valida causa di giustificazione per far venire meno la contravvenzione. È quanto chiarito dal Giudice di Pace di Palermo con una recente sentenza [1]. Le contravvenzioni amministrative seguono gli stessi principio del diritto penale e, tra le cause di non punibilità dei reati, il codice [2] prevede il cosiddetto “stato di necessità”. In pratica, la legge esclude la condanna per chi commette l’illecito (in questo caso la guida in eccesso di velocità) perché costretto dalla necessità di salvare sé o anche altri soggetti da un pericolo attuale di un danno grave alla persona. È tuttavia necessario che: il pericolo sia attuale: in pratica, si deve trattare di una situazione urgente che non consente di essere rimandata ad altro momento; il pericolo non sia stato volontariamente causato da chi commette l’illecito; il pericolo non sia altrimenti evitabile se non con la condotta illecita; il fatto sia proporzionato al pericolo. La scriminante opererà dunque quando l’importanza del bene minacciato prevale o si equivale a quello sacrificato: per esempio, non per salvare una piantina agonizzante è consentito andare a 200 Km/h. Questi principi, come detto, valgono anche in ambito di sanzioni amministrative e, in particolare, per le multe per violazione del codice stradale. L’importanza della sentenza in commento sta nel chiarire cosa intendere per “pericolo attuale”: lo stato di necessità – afferma il giudice di Pace – non deve essere inteso come certezza matematica di un pericolo, ma è sufficiente anche la “ragionevole minaccia” di una causa imminente e prossima del danno. Non è dato, leggendo il testo della sentenza, comprendere quale fosse la causa di necessità invocata dal ricorrente nel caso specifico. Ma, volendo esemplificare e stando ai chiarimenti offerti dal giudice di Pace – potrebbe trattarsi non solo del grave stato di salute del terzo trasportato, ma anche di una semplice sintomatologia che possa far presumere un pericolo, anche se poi concretamente non sussistente. O anche il caso di un soggetto che accorra per prestare soccorso a un amico che lamenti di aver avuto un incidente stradale, anche se poi, a conti fatti, le sue condizioni non sono così gravi come paventate dal conducente. Nello stato di necessità – si legge in sentenza – l’attualità del pericolo deve intendersi come semplice “probabilità” (e non necessità in senso assoluto) di questo. In pratica, bisogna mettersi nella condizione psicologica del conducente al momento in cui pone in essere la condotta di guida vietata dal codice della strada e, quindi, con le sue cognizioni in quel determinato momento. Bisogna quindi tenere conto di tutte le circostanze concrete e contingenti di tempo e luogo, del tipo di danno temuto e della possibile sua prevenzione, la ragionevole minaccio di una causa imminente e prossima del danno. In ogni caso è necessario che il danno sia imminente e non futuro (per esempio: portare in ospedale una persona per il timore che, un giorno, possa avere un serio danno alla salute, non implica alcuna urgenza, al di là delle possibili ansie del soggetto). Insomma, si può sacrificare un interesse protetto – quello alla sicurezza del traffico e degli altri conducenti – solo a condizione di evitare uno specifico e ben individuato pericolo imminente. Solo stando così i fatti è possibile evitare la multa. È chiaro, però, che se le difese del conducente non dovessero essere accolte dalla volante che, nell'immediatezza, ha contestato la condotta di guida imprudente al conducente, oppure dalla polizia che, dopo la foto scattata dall'autovelox, ha notificato la contravvenzione a casa del proprietario del mezzo, bisognerà ricorrere al giudice di pace. E attenzione: è sempre necessario produrre le prove di quanto si afferma: prove che, proprio per la delicatezza del caso, non possono basarsi solo sulle dichiarazioni dei testimoni, ma sarà preferibilmente necessario dotarsi di certificati e altre documentazioni.

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