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Incidenti stradali: omissione di soccorso anche se l’infortunato ce la fa da solo

Sì al carcere per chi non si ferma dopo il sinistro, anche se l’infortunato ce la fa da solo: bisogna prima dare soccorso, poi spostare i veicoli. Quando il conducente del veicolo che ha causato un incidente stradale non si ferma a dare aiuto ai feriti scatta, nei suoi confronti, il reato di omissioni di soccorso anche se l’infortunato può tornare a casa con le proprie gambe. È questa una delle parti più interessanti di una sentenza recentemente firmata dalla Cassazione [1]. Non ci si può scusare della “fuga” dicendo di aver voluto liberare la strada dal veicolo protagonista del sinistro dopo aver verificato che le lesioni riportate dall’altro conducente erano assolutamente lievi: se quest’ultimo si trova a terra, l’automobilista responsabile ha sempre il dovere di scendere dal mezzo per sincerarsi delle altrui condizioni. E ciò anche quando l’infortunato (nel caso deciso dalla Corte si trattava di un motociclista) può riprendere la propria marcia senza l’aiuto di soccorritori. Come abbiamo già avuto modo di chiarire in una nostra guida (leggi l’articolo: “Omissione di soccorso su strada: anche se i danni sono lievi”), chi è protagonista dell’incidente ha sempre il dovere di restare sul posto attendendo le autorità preposte alla identificazione dei conducenti e dei veicoli e ai rilievi tecnici del sinistro. Insomma, la scusa del traffico bloccato dalle auto coinvolte nell’incidente o delle lesioni lievi non giustifica né lo spostamento dei mezzi, né tantomeno all’abbandono del posto. Bisogna, invece, attendere sul luogo per tutto il tempo necessario agli accertamenti del caso. Ed ancora, è sbagliato ritenere che, ai fini della configurabilità del reato di omessa assistenza, sia necessaria l’effettività del bisogno dell’investito, che può venir meno qualora altri soggetti abbiano già provveduto a prestare le cure immediate e non risulti necessario o utile l’ulteriore intervento dell’obbligato. Così come è sbagliato ritenere di aver fatto il proprio dovere semplicemente telefonando alla polizia o all’autombulanza, per poi dileguarsi. Infatti, anche se il ferito viene immediatamente soccorso dai presenti sul luogo o da medici di passaggio, il responsabile dell’incidente non può comunque allontanarsi, ma deve attendere l’arrivo delle forze dell’ordine per l’identificazione sua e del suo mezzo. Il reato non sussiste solo quando l’altro conducente non ha riportato alcuna lesione e non invece quando, pur avendo riportato ferite, venga assistito da altri soggetti o quando tali lesioni siano talmente lievi da consentirgli di poter riprendere da solo la marcia. Quanto al dovere di assistenza alle persone ferite, si intende ogni possibile forma che essa può assumere, anche residuale. Di conseguenza, l’assistenza predetta non è rappresentata dal solo soccorso sanitario ma da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. La Cassazione ricorda che, in caso di incidente, l’obbligo di fermarsi e prestare assistenza agli eventuali feriti grava direttamente su chi si trova coinvolto nell’incidente medesimo, che è, dunque, tenuto ad assolverlo, indipendentemente dall’intervento di terzi e senza poter fare affidamento sull’intervento della polizia o di altre autorità già allertate, almeno fino a quando non abbia conseguito la certezza dell’avvenuto soccorso. Differenza tra fuga e omissione di soccorso. Occorre, inoltre, chiarire la differenza tra il reato di fuga [2] e quello di omissione di soccorso [3]. Per il primo è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia idoneo a produrre delle lesioni, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone. Per il secondo si richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, in relazione al verificarsi di lesioni o della morte del soggetto o al già avvenuto intervento di altri. Elementi, questi, che l’autore del reato deve aver, anche eventualmente, già constatato, sottraendosi consapevolmente all’obbligo impostogli dalla norma.

[1] Cass. sent. n. 14616/14 del 28.03.2014. [2] Art. 189, comma 6, cod. str. [3] Art. 189, comma 7, cod. str.

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