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Incidenti: al passeggero trasportato spetta sempre il risarcimento


Anche se non c’è stato alcun urto con altre automobili ma la colpa è del conducente che è uscito di strada, al terzo trasportato spetta sempre il risarcimento da parte dell’assicurazione. Quando si verifica un incidente stradale, ai passeggeri che si trovano all’interno dell’auto spetta sempre il risarcimento per le lesioni personali riportate a seguito dell’urto. Ciò vale anche se la colpa del sinistro è del conducente che li trasportava o se non c’è stato alcun urto con altre automobili (come nel caso, per esempio, in cui l’auto sia uscita fuori di strada per l’eccessiva velocità). È quanto chiarito dalla Corte di Appello di L’Aquila in una recente sentenza [1]. La legge stabilisce che, a prescindere dalle modalità dell’incidente stradale e dalle relative responsabilità, chi è trasportato all’interno di una delle vetture coinvolte nello scontro ha sempre diritto a ottenere l’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione del conducente dell’auto in cui si trovava. Questo principio trova applicazione anche se non c’è stato alcun urto come nell’ipotesi in cui l’auto esca di strada senza coinvolgimento di terzi. Contrariamente alla tesi sostenuta da alcune assicurazioni, secondo cui la legge [2] sull’indennizzo diretto al cosiddetto “terzo trasportato” non si applicherebbe nel caso di incidente che veda coinvolto soltanto un veicolo, il giudice di secondo grado ha fornito una interpretazione opposta: la norma non si riferisce solo ai casi di sinistri stradali avvenuti tra almeno due veicoli, ma a qualsiasi tipo di sinistro con danni ai trasportati. La finalità della legge è infatti quella di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, risparmiandogli l’onere di dimostrare l’effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Questo orientamento trova peraltro conforto nelle parole della Corte Costituzionale [3] che ha chiarito come l’ordinamento consenta sempre al “danneggiato-terzo trasportato” di scegliere tra la normale azione di responsabilità civile e questa azione diretta nei confronti della sola assicurazione del veicolo su cui stava viaggiando al momento dell’incidente. Pertanto il codice delle assicurazioni non pone alcuna esclusione alla responsabilità delle assicurazioni quando in ballo c’è un danno alla persona del passeggero non conducente.

[1] C. App. di L’Aquila, sent. n. 355/2016 del 30.03.2016.

[2] Art. 141 del d.lgs. n. 209/2005.

[3] C. Cost. ord. n. 205/2008 e n. 440/2008.

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