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Che succede se commetto un’infrazione stradale all’estero?


Quando ci si trova alla guida all’estero, così come in Italia, è sempre consigliabile attenersi alle norme del codice della strada ma cosa accade se si commette un’infrazione? La regola generale circa il principio di territorialità delle licenze di guida stabilisce che ogni Nazione è libera di stabilire le proprie modalità di rilascio e rinnovo della patente, imponendo, sia ai cittadini residenti che ai turisti o ai viaggiatori di passaggio, l’obbligo di rispettare le norme del codice della strada di riferimento. Questo significa che da Paese in Paese le regole riguardanti la circolazione stradale possono variare, come ad esempio i limiti di velocità o i criteri che stabiliscono le zone pedonali o i divieti di sosta, per questo motivo prima di partire, o quando si è direttamente sul luogo, è preferibile fare attenzione alla cartellonistica. In molte Nazioni, se viene commessa un’infrazione di lieve entità, contestata direttamente dalla Polizia o dai vigili urbani, oppure mediante apparecchiatura di rilevamento quale l’autovelox, con la notifica della multa direttamente a domicilio, il trasgressore, al pari che in Italia, viene invitato al pagamento, entro pochi giorni dal ricevimento, della sanzione in misura ridotta, in maniera da beneficiare di un’agevolazione sul costo finale, oppure, trascorso tale periodo, che generalmente oscilla tra i 5 e i 10 giorni dalla notifica, a seconda del Paese, in forma intera. Se viene commessa all’estero un’infrazione che comporta la sospensione della patente, il Paese straniero ha facoltà di trattenerla per il periodo della sospensione oppure fino a quando il conducente non lascia i confini, o, in alternativa, avvisare formalmente lo Stato che ha rilasciato la licenza di guida. In questo caso, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, al trasgressore viene impedito di guidare sul territorio di quel determinato Paese mediante comunicazione all’autorità che ha rilasciato la patente di guida e, se si tratta di patente internazionale, attraverso apposita menzione che stabilisce tale divieto per un dato periodo di tempo[1]. Con specifico riferimento all’Unione Europea, la Corte di Giustizia, esprimendosi in merito[2], ha stabilito che uno Stato membro è legittimato a sospendere, all’interno dei confini del proprio territorio nazionale, la patente di un cittadino di un altro Paese europeo se l’automobilista ha commesso una infrazione tale da essere ritenuto, sempre per le leggi del Paese ospitante, non idoneo alla guida. In altre parole, l’automobilista comunitario che commette gravi infrazioni all’estero può subire, a seguito di un controllo di polizia, la sospensione della patente di guida, vedendosi rifiutare pertanto il diritto di circolare su quel dato territorio, pur mantenendo la titolarità della patente europea che gli permette di continuare a guidare in altre Nazioni senza alcuna limitazione. Ad esempio, se l’infrazione stradale, che comporta come sanzione la sospensione della patente di guida, viene commessa da un italiano in Germania, le autorità tedesche non hanno facoltà di sospendere la patente italiana ma solo di inibire al titolare di circolare sul territorio tedesco. Spetta dunque alla Germania disciplinare le modalità per riammettere, eventualmente, il conducente alla guida sul suo territorio. Tale inibizione non può essere a tempo indefinito ma può durare al massimo cinque anni.

[1] Art. 42 Convenzione di Vienna del 1968. [2] sentenza 23 aprile 2015 – causa C 260/13

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