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Motorino non omologato: niente risarcimento per la caduta in due


In caso di incidente stradale e di caduta, l’assicurazione non risarcisce il trasportato che si trova dietro su un motorino non omologato per due. In caso di scontro a seguito di incidente stradale, la caduta dal motorino del passeggero trasportato dietro non dà diritto al risarcimento del danno se il mezzo non è omologato per due persone. Il giudice, tutt’al più, potrebbe valutare la possibilità di un concorso di colpa se vi sia anche la corresponsabilità dell’altro conducente. La vicenda

Un automobilista, aprendo la portiera, faceva cadere, da un motorino non omologato per altri passeggeri, il ragazzo trasportato e privo di casco. Il ciclomotore era inoltre passato radente all’auto. La Cassazione ha riconosciuto il concorso di colpa con il proprietario del veicolo, colpevole per aver aperto incautamente lo sportello senza guardare di dietro ai mezzi che passavano. La pericolosità del motorino non omologato

Il punto è che, se sul motorino omologato per una sola persona c’è solo il conducente, questi ha una minore possibilità di cadere per via dell’alto margine di manovrabilità del mezzo, tale eventualmente da limitare il danno o addirittura impedirlo. Si tratta di una presunzione certo che non ha margini di certezza – impossibile infatti dire se il sinistro stradale si sarebbe ugualmente verificato, con le stesse modalità e danni, se sulla moto ci fosse stata solo una persona e non due – ma comunque rientra nella comune esperienza immaginare che un mezzo più leggero sia anche più agile ed il giudice, pertanto, può tenerlo in debita considerazione. Questo concetto, in diritto, si chiama fatto notorio ed è nel potere discrezionale del giudice farvi ricorso. Il codice di procedura civile stabilisce a riguardo che [2] il giudice decide la causa secondo le prove proposte dalle parti. Tuttavia, anche senza bisogno di prova, può porre a fondamento della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Ebbene, rientra nella comune esperienza l’osservazione che la manovrabilità di un ciclomotore sia infleuzata dal suo carico. Del resto, se esiste l’omologazione per una o due persone, è perché ci sono delle ragioni tecniche che consigliano una soluzione di guida anziché l’altra. Dunque, il mancato rispetto del numero di passeggeri secondo quanto previsto dall’omologazione è già una presunzione di responsabilità a carico del danneggiato. A questa poi se ne possono aggiungere altre, come il mancato rispetto dell’obbligo del casco (così è stato nella vicenda approdata in Cassazione). Se però è possibile accertare anche eventuali colpe del conducente dell’altro veicolo allora ben si può verificare un concorso di colpa, il che comporta solo una riduzione (ma non l’esclusione) del risarcimento. Nel caso di specie, ha giocato un ruolo chiave la distrazione dell’automobilista nell’aprire la portiera.

[1] Cass. sent. n. 8049/2016. [2] Art. 115 cod. proc. civ.

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