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Ingiunzione del Comune per pagamento di multe: 4 motivi di nullità


Se il Comune invia l’ingiunzione per il pagamento di una contravvenzione conseguente a multa stradale, deve spedire 120 giorni prima una comunicazione con il dettaglio delle iscrizioni a ruolo: la notifica comunque non può avvenire dopo il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo. Le ingiunzioni di pagamento inviate dai Comuni agli automobilisti per recuperare il pagamento delle multe possono essere spesso nulle per ben quattro motivi: il mancato invio, nei 120 giorni prima, del dettaglio degli importi iscritti a ruolo; il mancato rispetto del termine di decadenza; l’illegittima maggiorazione semestrale del 10% della contravvenzione; la mancata allegazione del verbale. La bacchetta arriva da una importante sentenza del Giudice di Pace di Taranto pubblicata qualche giorno fa [1]. Ma procediamo con ordine. L’ingiunzione di pagamento dei Comuni

Per recuperare gli importi iscritti a ruolo, come nel caso delle multe non pagate bonariamente, gli enti locali, anziché valersi di Equitalia o di altri Agenti della riscossione, possono utilizzare la cosiddetta ingiunzione fiscale. In particolare, a partire dal 23.08.2011, è pacifica la facoltà dei Comuni di utilizzare tale procedura di recupero al fine di riscuotere le sanzioni amministrative (con risparmio peraltro degli aggi esattoriali). Tuttavia, per tutte le riscossioni successive al 1° gennaio 2013 e che abbiano ad oggetto debiti non superiori a 1.000 euro, la notifica dell’ingiunzione, così come l’avvio di pignoramenti o fermi auto deve essere necessariamente preceduta – almeno 120 giorni prima – dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo (in tal senso leggi anche “Equitalia: sotto mille euro no esecuzione senza avviso e 120 giorni”). Se il Comune invia l’ingiunzione di pagamento senza la preventiva comunicazione del dettaglio della posizione debitoria, l’ingiunzione è nulla. Attenzione: il dettaglio della posizione debitoria deve necessariamente precedere l’ingiunzione e non può essere notificato, in un unico atto, con l’ingiunzione in questione. Le amministrazioni rispettano raramente questa norma, a volte ignorandone l’esistenza, a volte per costituirsi un titolo esecutivo onde procedere più velocemente alla riscossione delle somme vantate nei confronti degli automobilisti, non rispettando così le norme di legge [2]. Il termine di decadenza

Il secondo cartellino rosso fischiato dal Giudice di Pace riguarda il rispetto del termine di decadenza. In particolare, la legge [3] inoltre stabilisce un preciso termine entro cui il Comune deve notificare il titolo esecutivo al contribuente: esso va portato a conoscenza del soggetto multato “entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”. Se il Comune non rispetta questa data ultima, decade dal diritto di procedere alla riscossione delle somme. La maggiorazione del 10%

La terza bacchettata riguarda l’illegittima maggiorazione del 10%: essa non è dovuta quando il Comune utilizza l’ingiunzione di pagamento, essendo invece applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata emessa una ordinanza della Prefettura a seguito di rigetto del ricorso dell’interessato. Allegazione del verbale

L’ultima ammonizione della sentenza in commento riguarda l’insufficiente motivazione dell’ingiunzione: tale vizio scatta tutte le volte in cui il verbale posto alla base dell’emissione della stessa ingiunzione non risulta allegato, ma solo richiamato. La legge [4] infatti stabilisce che: “Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.”

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