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Semaforo rosso: multa con foto solo se c’è la polizia


Photored: la fotografia può essere scattata solo se è presente la municipale a contestare immediatamente l’infrazione; diversamente la multa è nulla. Sono illegittimi i sistemi elettronici che scattano la fotografia al passaggio col semaforo rosso se non sono presidiati dalla polizia municipale; pertanto, anche l’installazione delle telecamere in vetta al palo del semaforo non può destare alcun timore se nelle vicinanze non c’è l’agente pronto a bloccare l’automobilista indisciplinato e a contestargli immediatamente l’infrazione. Se questo principio non viene rispettato, la multa è nulla. A dirlo è il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza [1]. Le norme che regolano l’utilizzo del cosiddetto T-Red, ossia la telecamera in grado di immortalare il numero della targa di chi supera l’incrocio nonostante il rosso, non sono le stesse che disciplinano l’autovelox o il tutor, le quali soltanto consentono l’utilizzo degli strumenti elettronici anche in assenza delle forze dell’ordine. Diverso è, invece, il discorso per i semafori dove il conducente può sempre essere fermato senza che ciò sia di ostacolo alla circolazione e messo nelle condizioni di mettere a verbale le proprie difese: la trasgressione, per esempio, potrebbe essere dipesa dal fatto che l’auto è rimasta semplicemente bloccata da una coda. Del resto è stata la stessa Cassazione, lo scorso 27 aprile, a dire che, a differenza dell’autovelox, per il photored non è richiesta la presenza del cartello stradale di avviso preventivo all’automobilista circa la presenza dello strumento elettronico: le fotografie alle auto che violano il codice della strada possono dunque avvenire “di sorpresa” (leggi “Multa al semaforo rosso: foto anche senza cartello con l’avviso”). Ma, se questo è vero, è anche vero il fatto che è necessario che vi sia il vigile urbano a rilevare l’infrazione insieme con lo strumento a infrarossi: la presenza della polizia municipale consente invero di mettere nell’immediatezza a verbale le ragioni della condotta antidoverosa da parte dell’automobilista. Non solo. In caso di richiesta dell’automobilista, l’amministrazione deve essere pronta ad esibire il decreto di omologazione del photored e il certificato di taratura. Perché serve la presenza del vigile? “Potremmo essere in presenza di elementi che giustificano l’infrazione”, si legge nella sentenza. E un esempio arriva proprio dalla Cassazione: rinunciare alla contestazione immediata non consente di rilevare tutte le situazioni che possono verificarsi, ad esempio l’ipotesi di una “coda di veicoli che non consenta al mezzo che abbia legittimamente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente”[2]. Del resto la contestazione immediata è la regola generale, derogata – nel caso dell’autovelox o del tutor – solo per non costituire intralcio o pericolo alla circolazione, necessità che, evidentemente, per chi parte da fermo, a semaforo ancora rosso, non sussiste. Peraltro né si possono applicare in modo estensivo o analogico le norme sull’autovelox, come più volte ha ribadito la Cassazione. I precedenti

Non è la prima volta che la giurisprudenza sancisce il principio della necessità di contestazione immediata della multa mediate photored. Già lo stesso giudice di Pace di Lecce, lo scorso febbraio [3], aveva avvolto un’opposizione fondata sulla mancanza del vigile in grado di bloccare immediatamente l’auto e raccogliere le difese del trasgressore. Deve, infatti, estendersi a tale apparecchio il principio espresso dal Ministero dell’Interno con la circolare del 30 giugno 2005, che prevede la presenza fissa dell’operatore di polizia per tutta la durata dei rilevamenti.

[1] G.d.P. Lecce sent. 1809/2016 del 14.04.2016. [2] Cass. sent. n. 27414/09 n. 558/08. [3] G.d.P. Lecce sent. 825/2016 del 17.02.2016. Cfr. anche sent. n. 20913/2013.

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