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Incidenti stradali: il diritto al risarcimento del danno si può cedere


L’automobilista che abbia fatto un incidente stradale e abbia diritto al risarcimento del danno può cedere il suo diritto a terzi come l’assicurazione o il carrozziere. Chi ha diritto al risarcimento del danno dall’assicurazione per aver fatto un incidente stradale può cedere il proprio credito a terzi come la stessa assicurazione o il carrozziere (la controprestazione, di norma, è la riparazione immediata dell’automezzo). Ma ciò a condizione che ci siano solo danni a cose e non a persone. Questo perché il diritto di credito da sinistro stradale con danni solo al mezzo e non ai trasportati ha natura “non strettamente personale” e, pertanto, è cedibile. Lo ricorda il tribunale di Roma con una recente sentenza [1]. Non esistono norme – si legge in sentenza – che vietino la cessione del credito in favore di terzi, come la propria stessa assicurazione o il carrozziere. Peraltro chi cede il proprio diritto al risarcimento del danno deve solo garantire l’esistenza del credito e non anche il fatto che il soggetto ceduto (il debitore) adempierà alla propria obbligazione [2]. Chi acquista il credito potrà tranquillamente agire in causa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, per far valere il diritto alla prestazione economica, proprio come se fosse l’originario legittimato. Dovrà comunque dimostrare tutti i presupposti del diritto di credito, ossia l’esistenza dell’incidente stradale, la responsabilità dell’antagonista e la corrispondenza del danno effettivo a quello lamentato. Insomma, l’onere della prova resta identico, come se la cessione del credito non fosse avvenuta e ad agire fosse l’automobilista. Nel caso poi in cui il cessionario del credito sia l’assicurazione, questa non potrà chiedere un ristoro superiore a quello stabilito in via stragiudiziale se non c’è prova del danno reclamato: non rilevano né le foto dell’auto in riparazione né la fattura del carrozziere. A tal fine la semplice fattura di riparazione non viene ritenuta sufficiente né come prova né come indizio.

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