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Motorino senza casco: per l’incidente c’è il concorso di colpa


Responsabilità in percentuale al conducente e al trasportato senza casco che cadono dal motorino a seguito dello scontro. Sul motorino o sulla moto, il casco è obbligatorio tanto per chi guida che per chi viene trasportato: pertanto, in mancanza della dovuta protezione, qualora si verifichi un incidente stradale, l’assicurazione può ridurre il risarcimento in misura percentuale. È quello che si chiama concorso di colpa, che viene applicato in base a percentuali che, in caso di disaccordo tra le parti, vengono stabilite dal giudice. A dirlo è una sentenza che la Cassazione ha pubblicato ieri [1]. L’assenza del casco, dunque, non impedisce di avere, sebbene in parte, il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione. È vero che, probabilmente, con il casco indosso, non ci sarebbe stato il danno o, comunque, sarebbe stato notevolmente ridotto. Ciò però non consente di poter escludere del tutto il risarcimento nei confronti dell’infortunato che era sul motorino. Più plausibile, invece, la soluzione del concorso di colpa, con riduzione della misura dell’indennizzo. E questo perché, anche con la protezione, non è detto che il conducente o il trasportato non avrebbero comunque riportato lesioni ulteriori.

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