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Incidenti stradali, risarcimento del danno senza limiti


Risarcimento del danno patrimoniale da incapacità lavorativa anche a chi ha uno stipendio basso: la misura dell’indennizzo va rapportata al danno effettivo e non alla pensione sociale. Anche chi ha un reddito basso e, in conseguenza di un incidente stradale, non può lavorare (anche solo per breve periodo di tempo), potrà ottenere, da oggi, un risarcimento del danno da incapacità lavorativa basato non su criteri presuntivi (come il triplo della pensione sociale), ma sull’effettivo danno, ossia sul reddito effettivamente perduto. Un importante chiarimento, quest’ultimo, fornito qualche giorno fa dalla Cassazione [1]. Nella sentenza in commento si legge che “la liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d’un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale” (oggi assegno sociale). La vicenda

Nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado, nel riconoscere il diritto al risarcimento in capo alla vittima di un incidente stradale, avevano però quantificato il danno secondo un criterio del tutto astratto, ossia sulla base del “più alto reddito percepito dall’infortunato nei tre anni precedenti il sinistro”. Un criterio ritenuto però iniquo dalla Cassazione secondo cui il danno da riduzione della capacità di guadagno deve essere liquidato in base al danno effettivo. Si può ricorrere, invece, al criterio del “triplo dell’assegno sociale” solo nei casi in cui il danneggiato abbia un reddito a questo inferiore. Il danno da incapacità lavorativa

Alla sfortunata vittima di un incidente stradale, l’assicurazione risarcisce ogni pregiudizio subito morale e materiale subito a causa dell’evento. Ebbene, nella voce del danno patrimoniale (quello, cioè “al portafogli”, per via del conseguente impoverimento) rientrano non solo le spese sopportate (cosiddetto danno emergente), come ad esempio quelle per gli accertamenti clinici, i medicinali, la terapia, ma anche la diminuzione dei guadagni per effetto della conseguente inabilità (cosiddetto lucro cessante). Si tratta quindi di una riduzione della capacità di guadagno dettata dallo stop forzato. È questo il danno da incapacità lavorativa che, ovviamente, non potendo essere documentato con scontrini e ricevute fiscali, deve sempre tenere conto di calcoli ipotetici. Ma, in determinati casi, la quantificazione di tale voce non è così difficile da effettuare: succede, appunto, con i lavoratori dipendenti per i quali c’è un reddito più o meno costante, nella busta paga, a cui riferirsi. Secondo la Cassazione, dunque, la quantificazione del danno da incapacità lavorativa non può avvenire con criteri presuntivi, ma deve riferirsi al reddito più alto percepito dal danneggiato. Come affermato dalla Corte Costituzionale, tale risarcimento deve essere coerente col reddito perduto. Nella sentenza si leggono i seguenti importanti passaggi: “La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d’un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale. Il ricorso a tale ultimo criterio [2] può essere consentito solo quando la vittima, al momento dell’infortunio, godeva sì un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato”. Ma non è tutto. Per verificare quale busta paga prendere a riferimento per il risarcimento, la Cassazione chiarisce un altro importantissimo aspetto: nella liquidazione del danno patrimoniale, bisogna tenere conto anche del danno futuro da incapacità di lavoro. Ciò significa che il reddito della vittima da porre a base del calcolo deve essere aumentato rispetto a quello concretamente percepito al momento dell’incidente se esso, negli anni a venire, sarebbe verosimilmente cresciuto. In pratica, non bisogna considerare tanto l’importo sul cedolino del mese prima del sinistro stradale, ma prendere a riferimento anche eventuali successivi aumenti di stipendio che il dipendente avrebbe potuto ricevere se solo non si fosse fatto male.

[1] Cass. sent. n. 8896/16 del 4.05.2016. [2] Ai sensi dell’art. 137, cod. ass.

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