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Incidenti stradali: se i fari non sono accesi non c’è colpa


Non è responsabile l’automobilista che effettui una svolta nella corsia opposta di marcia senza accorgersi dell’arrivo di una moto a fari spenti. L’automobilista scontratosi, di sera, con un’altra auto o una moto priva dei fari accesi, non può essere responsabile del conseguente incidente stradale: questo perché, sebbene la legge imponga all’utente della strada di prevenire anche il comportamento imprudente altrui, è necessario tuttavia che tale condotta sia prevedibile ed evitabile. Invece, il sopraggiungere di una macchina a luci spente, nel cuore della notte, rende lo scontro impossibile da schivare. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1]. La vicenda

Un’auto, nello svoltare in una traversa a sinistra, invadeva l’opposto senso di marcia dove però transitava una moto che procedeva a velocità elevata e con i fari spenti. Il motociclista veniva mortalmente investito e il proprietario dell’auto condannato, in primo grado, per omicidio colposo. La sua posizione, però, migliora in Cassazione dove i giudici hanno ritenuto che l’evento non fosse prevedibile anche con l’ordinaria diligenza, tanto da escludere ogni responsabilità dell’investitore. Lo scontro deve essere prevedibile

Non basta rispettare le regole del codice della strada per potersi esimere da qualsiasi responsabilità in caso di incidente stradale: secondo l’interpretazione delle aule di tribunale, è necessario anche osservare un comportamento prudente al fine di evitare anche le condotte illecite degli altri automobilisti, motociclisti o pedoni. Si tratta, quindi, di regole non scritte, ma desumibili dal fatto che, comunque, chi conduce un’auto ha tra le mani un mezzo pericoloso e, pertanto, deve adottare tutte le cautele necessarie ad evitare scontri, anche in presenza di altre situazioni di pe sé illecite. Ad esempio, il fatto che un pedone attraversi la strada senza guardare, lontano dalle strisce pedonali e correndo da un lato all’altro del marciapiedi non autorizza il conducente ad andargli addosso; così come non è possibile tagliare la strada al motorino che non dà precedenza a uno stop, ecc.

Queste regole, però, valgono nella misura in cui l’automobilista sia in grado di prevedere in anticipo – e quindi evitare – il comportamento imprudente altrui. Pertanto non può scattare l’omicidio colposo per l’automobilista che causi la morte di un motociclista quando la responsabilità sia imputabile in gran parte a quest’ultimo per la forte velocità tenuta e per l’assenza di fari accesi: tali condizioni, difatti, non permettono all’auto di prevedere ed evitare con il proprio movimento l’incidente con l’altro mezzo. Nella vicenda concreta, è stato dato rilievo alle parole di un testimone (benché riferite non in sede di indagini, ma per la prima volta nel corso del dibattimento) secondo cui la vittima viaggiava a fari spenti: una prova, questa, che è stata ritenuta potenzialmente decisiva per valutare la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’impatto.

[1] Cass. sent. n. 21581/16 del 24.05.2016.

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