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Auto, Certificato di proprietà digitale: spetta anche il cartaceo


Annullata la circolare dell’ACI che non consentiva al titolare dell’auto di avere anche il vecchio certificato cartaceo su richiesta; la semplice attestazione di presentazione di formalità, in determinati casi, potrebbe non essere sufficiente. Nonostante il passaggio al digitale, gli automobilisti potranno continuare a ottenere, su richiesta, anche il vecchio certificato di proprietà auto in formato cartaceo: è stata infatti appena annullata, dal Tar Lazio [1], la circolare dell’Aci che aveva sancito l’abolizione totale della carta a cui viene sostituta l’attestazione di presentazione formalità, senza però prevedere la possibilità, a domanda dell’interessato, del precedente documento materiale. Con la riforma del PRA (il Pubblico Registro Automobilistico) si è prevista la soppressione del cosiddetto libretto di circolazione e l’incorporazione col certificato di proprietà di ogni autoveicolo. L’Aci, con una circolare, modificando la disciplina del PRA, ha creato però un nuovo sistema di certificazione della proprietà del veicolo, costituito da una ricevuta di avvenuto espletamento di tutte le formalità, contenente un codice di accesso per la sola visualizzazione del detto certificato di proprietà. Tuttavia, secondo la sentenza in commento, tale attestazione non è per niente idonea ad attestare lo stato giuridico del veicolo come invece un tempo riusciva a fare il vecchio e caro certificato di proprietà. Cioè, in sostanza, una semplice ricevuta di espletamento delle formalità burocratiche non può sostituire il certificato di proprietà di un autoveicolo. In alcuni casi, secondo il tribunale amministrativo, la semplice attestazione di presentazione di formalità potrebbe non essere sufficiente alle esigenze degli automobilisti, che invece possono esigere la necessaria produzione di un valido documento di proprietà. Le “attestazioni di presentazione di formalità” non assolvono infatti alla funzione certificativa dello stato giuridico del veicolo in quanto si tratta di una semplice ricevuta delle formalità burocratiche eseguite, priva della maggior parte dei dati presenti negli archivi del PRA e solo dotata di un codice che consente di visualizzare il Certificato di Proprietà Digitale, ma non di stamparlo. Invece, la legge [2] impone agli uffici del PRA di rilasciare il certificato di proprietà al momento della prima iscrizione del veicolo e di ogni altra successiva formalità; mentre il nuovo sistema digitale, creato dalla circolare dell’ACI, vieta agli uffici del PRA, agli uffici della Motorizzazione e agli operatori STA privati di rilasciare il certificato di proprietà e quindi di attestare lo stato giuridico del veicolo, mentre consente l’emissione di una ricevuta priva dei dati occorrenti dello stato giuridico dei veicoli. Del resto, il codice dell’amministrazione digitale prevede espressamente che i documenti informatici possano essere archiviati anche con modalità cartacee. L’attestazione di presentazione di formalità presso il pubblico registro automobilistico non fa altro che attestare o dimostrare che, ad esempio, in quel dato giorno è avvenuta la prima iscrizione di un veicolo nuovo presso il Pra, in base a quanto risulta all’Agenzia di pratiche automobilistiche, incaricata di ricevere tali informazioni: se poi anche l’attestazione è falsificata, come è ben possibile che accada, per cui risulta che Tizio sia proprietario di un veicolo mentre invece non ne ha alcuno, neanche attraverso l’attestazione si eliminano le possibili frodi legate alla riproduzione fisica del certificato, né si raggiunge la dimostrazione della proprietà del veicolo.

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