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Pneumatico sull'autostrada: chi paga i danni?


Copertone sulla carreggiata dell’autostrada: se e fai un incidente la responsabilità è della società Autostrade per l’Italia. Un copertone sull'asfalto, in mezzo all'autostrada: impossibile frenare, inevitabile l’incidente. Ma chi paga i danni? Sicuramente la società Autostrade per l’Italia in quanto gestore della rete viaria nazionale. Salvo che quest’ultima dimostri il caso fortuito, ossia l’impossibilità – pur nella più solerte attenzione a rimuovere l’ostacolo – di evitare l’incidente. A chiarirlo è una sentenza di poche ore fa della Cassazione [1]. La responsabilità oggettiva

La Corte torna su una questione già affrontata negli scorsi anni [2]: la responsabilità del custode della strada per incidenti provocati da ostacoli imprevisti frappostosi tra gli automobilisti e la strada stessa. Tipico è il caso della buca sull'asfalto, dell’animale che attraversa la carreggiata o – ancor più spesso con esiti particolarmente gravi – la carcassa del copertone in mezzo all'autostrada. Sul punto esiste una norma, all'interno del nostro codice civile [3], che stabilisce la responsabilità automatica del proprietario o del custode del suolo pubblico: una responsabilità che non richiede prove, da parte del danneggiato, circa la colpa o la malafede del primo, ma consegue per il semplice fatto che l’ente o l’amministrazione sia titolare del compito di gestire e curare la manutenzione della strada. Si parla in proposito di responsabilità oggettiva che prescinde, cioè, dalla conoscenza o dalla conoscibilità del pericolo da parte del custode. Il caso fortuito

Per evitare la responsabilità oggettiva, il titolare o il custode della strada deve dimostrare il caso fortuito: ossia che l’incidente si è verificato per causa di un evento che, anche con la migliore diligenza e prudenza, mai si sarebbe potuto prevedere ed evitare, perché frutto di una situazione imprevista e ineliminabile. Un esempio ci aiuterà a comprendere meglio: nel caso di una gomma, staccatasi dal camion e andata immediatamente a finire contro il tergicristalli dell’auto che viaggiava immediatamente dopo, si può parlare di caso fortuito: nulla e nessuno, infatti, avrebbe potuto evitare lo scontro; nel caso, invece, di una gomma, staccatasi sempre dal camion, ma rimasta sulla carreggiata per 30 minuti senza che nessun addetto alla manutenzione provvedesse alla sua rimozione, allora il sinistro dovrà essere risarcito perché non più causato da un fatto imprevedibile (facile immaginarsi che, prima o poi, qualche automobilista ci sarebbe andato a sbattere contro). Insomma, il caso fortuito scatta nei casi in cui il danno sia stato determinato: o da un fattore esterno al bene in custodia (si pensi a un terremoto improvviso) o dal comportamento di terzi (come l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi) con modalità di tempo e di luogo tali per cui il pericolo non avrebbe potuto essere conosciuto ed eliminato tempestivamente, neppure con la più diligente attività di controllo e di manutenzione.

In ogni caso, l’onere della prova sia del caso fortuito, sia dell’adempimento dei doveri di diligente manutenzione, è a carico del custode. Secondo la sentenza in commento, il caso fortuito “può ritenersi sussistente finché non sia trascorso un tempo ragionevolmente sufficiente perché il custode venga a conoscere il pericolo e possa intervenire per eliminarlo”.

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