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L’incidente stradale per malore è infortunio in itinere, non malattia


Nel caso un dipendente subisca un infortunio in itinere causato da malore, si tratta di infortunio o di malattia? Il malore del conducente che viaggia per motivi di lavoro, quando determina un incidente, è trattato come infortunio sul lavoro. Secondo una concezione ormai consolidata, è la finalità del viaggio che giustifica l’indennizzabilità di un infortunio. Di conseguenza, tutti gli eventi, anche quelli naturali, compreso il malore del conducente che è in viaggio per motivi di lavoro, se provocano un incidente, sono tutelati dall’assicurazione obbligatoria. In questi casi, l’infortunio viene trattato quale infortunio sul lavoro e non come malattia e sarà tutelato ai fini dell’assicurazione obbligatoria. Nel caso degli infortuni cosiddetti in itinere, la tutela scatta se l’infortunio è avvenuto secondo le modalità indicate dalla legge [1]: – durante il normale percorso di andata e ritorno dall’abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l’abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali); – durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi; – durante l’abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale. Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

– interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro; – interruzioni/deviazioni “necessitate” ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale); – le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. L’assicurazione opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l’uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l’abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi). Sono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati dall’abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni nonché dalla mancanza della patente di guida da parte del conducente. Si tenga presente che, sul piano assicurativo, sono indennizzabili le conseguenze del sinistro derivante dal malore del conducente, ma non le conseguenze del malore stesso, a meno che tale malore non sia esso stesso conseguente all’attività lavorativa. Per esempio: se il lavoratore durante il viaggio viene colpito per cause naturali da un ictus, la tutela sarà garantita per le conseguenze dell’eventuale incidente stradale derivante dal mancamento, e non per la menomazione che il lavoratore subisce a causa dell’ictus stesso, a meno che non venga accertata una correlazione tra l’ictus e l’attività lavorativa.

I datori di lavoro e i committenti, una volta ricevuta la notizia di infortunio hanno l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio e successivamente, se richiesto, di fornire ulteriori dati e notizie con l’apposito questionario integrativo, che, in queste ipotesi, l’Inail richiede per conoscere a fondo le cause e le circostanze in cui gli incidenti si sono verificati. L’istruttoria di questi casi si completa con l’acquisizione, da parte dell’ente assicuratore, di tutta la documentazione sanitaria relativa allo stato di salute del conducente, compresi gli eventuali esami clinici eseguiti su disposizione dalle autorità intervenute sul luogo dell’infortunio o, nei casi di infortunio con esiti mortali, le risultanze dell’esame autoptico.

[1] Art. 12 dlgs 38/2000.

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