top of page

Buche stradali: stretta sui risarcimenti


Non è responsabile il Comune per la caduta dovuta a buche sul manto stradale se il conducente conosceva lo stato della strada e quindi utilizzando l’ordinaria diligenza l’avrebbe evitata. Una decisa stretta ai risarcimenti da cadute sulle buche apertesi sul manto stradale, tanto nell’ipotesi in cui la vittima sia un pedone, quanto un automobilista o un motociclista: la Cassazione ha confermato un orientamento che, sino ad oggi minoritario, rischia di stravolgere i principi della responsabilità oggettiva [1], quella cioè che fa capo ai Comuni per i danni provocati dalle imperfezioni della strada come buche, crepe, avvallamenti, disconnessioni, aperture di tombini, gradini rotti, marciapiedi con le mattonelle divelte, ecc. Il proprietario del suolo – si legge in sentenza – non ha responsabilità per la caduta dovuta a una buca sul manto stradale se la strada è nota al danneggiato. In buona sostanza, tutte le volte in cui la caduta avviene vicino casa o lungo un percorso frequentemente prescelto dalla vittima (come quello casa/lavoro), non si può parlare di alcuna “insidia o trabocchetto” nella strada (presupposto in presenza del quale soltanto scatta il risarcimento): l’utente, in queste ipotesi, infatti, è sufficientemente in grado di conoscere le imperfezioni o l’eventuale stato di dissesto della via e di scegliere percorsi alternativi. Rivoluzione, quindi, in materia di onere della prova. Difatti, se sino ad oggi ai cittadini caduti nelle buche è bastato dimostrare l’esistenza di un pericolo occulto sulla strada, non visibile né evitabile con l’ordinaria diligenza, ora invece, per ottenere il risarcimento, dinanzi alla generica eccezione dell’amministrazione di conoscenza del percorso prescelto, il danneggiato dovrà sobbarcarsi una prova quasi impossibile: quello di dimostrare che la strada era tutt’altro che nota. Cosa impossibile nei piccoli centri o in caso di percorsi abituali (si pensi alla vecchietta che va a fare la spesa sempre presso gli stessi negozi). Insomma, per ottenere tutela, le aule dei giudici hanno aggiunto un gradino ulteriore rispetto a quello che è stato scritto dalla legge. Legge che – lo ricordiamo – stabilisce invece una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o del custode della strada per tutti i danni arrecati a terzi, a prescindere da qualsiasi sua colpa o malafede. Quel “qualcosa in più” che da oggi viene richiesto per ottenere il risarcimento è superare la “presunzione di conoscenza del pericolo” tutte le volte che la strada è nota al danneggiato perché l’ha già percorso altre volte. In pratica, sebbene il codice civile stabilisca che il risarcimento è dovuto in via automatica – salvo che l’amministrazione fornisca la prova che il fatto è avvenuto per caso fortuito – da oggi invece il cittadino dovrà dimostrare di non aver mai avuto conoscenza del pericolo per non aver in precedenza battuto la stessa via. Un principio che può sembrare per certi versi assurdo: una persona, per il solo fatto che abita in una certa zona e sa quindi che la strada è dissestata (o presenti avvallamenti di un certo tipo), diventa automaticamente responsabile in caso di sinistro.

Segui La Gentile S.r.l. sui principali social e su www.lagentile.eu

bottom of page