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Se sbatti contro la segnaletica stradale: il risarcimento


Segnaletica mal posta ai margini della strada: il danno è risarcito dall'appaltatore o dall'Anas. Se l’automobilista va a sbattere contro la segnaletica stradale non posizionata correttamente ha diritto al risarcimento del danno. L’indennizzo è a carico del custode della strada, ossia il proprietario che, di norma, per le strade urbane è il Comune e per le autostrade è l'Anas. Se però il cartello è quello indicante “lavori in corso” e il contratto di appalto prevede che la manutenzione delle opere sia riservata alla imprese esecutrice, è quest’ultima che dovrà tenere indenne il guidatore e non dunque il proprietario della strada. È quanto stabilito dal Giudice di Pace di Campobasso in una recente sentenza [1].

Il custode della strada o la ditta appaltatrice (nel caso di lavori in corso) sono tenuti a rimuovere le anomalie presenti sul piano viario e tutti i relativi ostacoli che possono essere d’intralcio alla circolazione e, quindi, fonte di danno per gli automobilisti. Anche la Cassazione ha affermato, in passato [2], che in caso di insidia o trabocchetto, determinante pericolo occulto, si ha una responsabilità oggettiva in capo al custode della strada; ne consegue quindi che il danneggiato non deve provare la responsabilità dell’amministrazione (o dell’appaltatore) poiché questa è già presunta per legge, salvo prova contraria. La PA deve cioè dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo e arrechi danno, al fine di far valere la propria mancanza di colpa o, se del caso, il concorso di colpa del danneggiato.

Sempre la Suprema Corte [3] ha affermato che, quando sia accertato il pericolo stradale come, ad esempio, l’esistenza di un tombino che fuoriesce dal manto stradale, il giudice, nel verificare la responsabilità nel produrre l’evento dannoso, non deve limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve accertare l’eventuale efficacia causale, anche concorrente, che abbia avuto la condotta omissiva colposa della PA.

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