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Incidenti: per il risarcimento non basta che l’altro abbia torto


Negli incidenti stradali vige una presunzione di pari responsabilità salvo che non si dimostri l’altrui responsabilità e di aver rispettato le norme del codice della strada e di prudenza. Incidente stradale: nel caso di scontro tra due veicoli e contestazioni sulla relativa responsabilità, non basta dimostrare che l’altro abbia torto. Bisogna anche dare prova di aver rispettato il codice della strada e le regole di prudenza. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1]. Il codice civile stabilisce [2], in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, una presunzione di pari responsabilità. Per cui ciascuno dei due conducenti, se vuol evitare di dover risarcire il danno all’altro, deve dare prova di aver fatto tutto il possibile per evitare l’urto. Questo quindi significa che non basta dimostrare l’altrui colpa, ma bisogna anche dare prova di aver tenuto un comportamento di guida perfetto ossia aver rispettato il codice della strada e le regole di prudenza. Solo con questa prova, in realtà, l’automobilista potrà evitare la presunzione di pari responsabilità e ottenere il risarcimento da parte dell’assicurazione. La sentenza in commento dice proprio questo: in caso di scontro tra i veicoli, se il giudice accerta la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta a carico anche dell’altra automobile, ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultima abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. In definitiva, il soggetto che abbia riportato danni da un incidente stradale, anche in presenza di una conclamata responsabilità, perfino prevalente, dell’altra parte, è tenuto a dare prova in concreto di essersi quanto meno attenuto alle regole di prudenza a suo carico, per veder esclusa, attraverso un accertamento in concreto, ogni sua corresponsabilità nel verificarsi del danno.

In base alle rispettive responsabilità il giudice può poi graduare le relative colpe e il concorso nel danno: non è detto infatti che debba necessariamente prevedere o il 100% di colpa ad uno solo oppure il 50% ad entrambi. Egli potrebbe, ad esempio, stabilire che uno degli automobilisti abbia i due terzi di responsabilità e un terzo invece l’altro. La vicenda riguarda l’invasione di corsia, da parte di un caravan, in prossimità di una curva: a causa di ciò, vi andava a sbattere un motociclista il quale, non contento del risarcimento ottenuto in primo grado, proponeva appello. A lui, infatti, il giudice di secondo grado aveva riconosciuto comunque un terzo della responsabilità. Il ricorso del centauro è stato però rigettato non avendo egli dimostrato l’assenza di sue responsabilità alla guida della moto.

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