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Incidente per colpo di sonno, risarcimento per il passeggero


Incidenti stradali: l’assicurazione paga sempre il passeggero se il conducente ha avuto un colpo di sonno mentre era alla guida; la prescrizione non è di due anni ma di cinque. Nel caso in cui il conducente di auto faccia un incidente stradale per via di un colpo di sonno, il passeggero da lui trasportato nell’auto ha sempre diritto al risarcimento del danno, risarcimento che gli deve essere corrisposto dall’assicurazione del titolare del mezzo. Questo perché, a prescindere da chi sia il responsabile dell’incidente, non può mai essere negato il diritto al rimborso per tutti i danni – fisici e morali – subìti dal cosiddetto “terzo trasportato” (colui cioè che si trova all’interno dell’auto condotta da altri sia che si trovi sul sedile anteriore che posteriore, sia che il trasporto avvenga a titolo di amicizia, di cortesia o a pagamento, come nel caso del taxi o di un servizio-navetta). Il passeggero, pertanto, dovrà inoltrare una richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa, corredata dalle indicazioni del luogo, del giorno e dell’orario dell’incidente, dei dati della patente del conducente e della relativa polizza; dell’indicazione dell’auto e dell’assicurazione di eventuali ulteriori auto coinvolte nel sinistro. Inoltre dovrà fornire una breve descrizione delle modalità dello scontro, dovrà indicare se sul luogo sono sopraggiunti i carabinieri o altre autorità, chiarendo i danni fisici riportati e le eventuali conseguenze. È chiaro che, se condotto in ospedale, egli dovrà fornire anche i relativi certificati di pronto soccorso. Inoltre, con una sentenza di ieri della Cassazione [1], viene stabilito che il diritto a ottenere il risarcimento in funzione di un incidente causato da un colpo di sonno il termine di prescrizione per presentare la domanda non è di due anni (come, invece, per tutti gli altri casi di incidente stradale), ma di cinque anni. In tutti i casi, infatti, in cui, insieme all’incidente stradale, viene anche contestato un reato (nella specie legato al presunto reato di lesioni colpose), la prescrizione del risarcimento segue quella del reato. La nostra legge – a riguardo – stabilisce che, qualora un illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all’azione civile di risarcimento si applica il termine di prescrizione previsto per il reato medesimo. Nella sentenza in commento, la suprema Corte ricorda che il passeggero, rimasto vittima di un incidente stradale, deve essere risarcito dall’assicurazione del proprietario del veicolo anche se il conducente ha avuto un colpo di sonno. E ciò anche in assenza di una querela nei confronti del guidatore. In questi casi, infatti, è sempre configurabile una sua responsabilità: in base al codice civile [2], infatti, il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose derivanti dalla circolazione dello stesso, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno o che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà.

[1] Cass. sent. n. 16037/16 del 2.08.2016. [2] Art. 2054 cod. civ.; per cui si tratta di responsabilità extracontrattuale.

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