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Autovelox nascosto, la multa si può contestare


Annullamento della multa al giudice di pace se gli agenti della polizia con l'autovelox si sono nascosti e manca il cartello con l'avviso del controllo elettronico della velocità. La pattuglia della polizia che presidia il funzionamento di un autovelox mobile – quello cioè non fissato stabilmente in un box ai margini della carreggiata – deve essere ben visibile e non nascosta tra la vegetazione. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Nel caso di specie l'autovettura degli agenti era parcheggiata fuori dalla carreggiata e seminascosta dai alberi e verde. La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità mediante autovelox devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. I Comuni non possono fare cassa sull'effetto “a sorpresa” della presenza di autovelox. L'automobilista deve essere posto nella condizione di sapere, con largo anticipo, che sul tratto di strada che sta percorrendo ci può essere un controllo elettronico. Il che risponde a due esigenze: da un lato, l'azione della pubblica amministrazione, secondo la nostra Costituzione, deve essere sempre trasparente e rivolta ad ottenere il rispetto delle leggi non con l'inganno o la sorpresa (solo per massimizzare i profitti); da un altro lato, l'immediato avvistamento di un autovelox potrebbe portare l'automobilista a frenare di botto per non essere “fotografato”, ponendo così un comportamento ancora più pericoloso per il traffico rispetto all'eccesso di velocità. Non solo: è ugualmente nulla la multa elevata con autovelox se il cartello di preavviso segnala la presenza dell'apparecchiatura solo all'ingresso del paese e non è ripetuto in prossimità della postazione di controllo. Difatti, in questo modo viene meno la funzione di avvertimento per gli automobilisti che sopraggiungono da tratti di strada successivi alla segnalazione, non in condizione di sapere – come gli altri provenienti dalla via principale – della possibile presenza dell'apparecchio elettronico. Così, come giustamente hanno sottolineato i giudici della Cassazione, dopo ogni intersezione, incrocio o traversa, dalla quale possono immettersi altre auto provenienti da strade adiacenti, è necessario che il Comune ripeta il cartello di avviso della presenza di autovelox (leggi “Autovelox: segnali di avviso a ogni incrocio”). Come difendersi dell'autovelox

La multa elevata con autovelox non segnalato o da una pattuglia della polizia nascosta ai margini della strada o da un'altra auto civetta, infrattata nella vegetazione o di notte a luci spente, è nulla. Di tale situazione di illegittimità il conducente deve dare prova, eventualmente procurandosi testimoni o delle fotografie della postazione incriminata, e fare ricorso entro 30 giorni dalla notifica della contravvenzione al giudice di pace. In questi casi, il ricorso al Prefetto (entro 60 giorni) ha minori chance in quanto si tratta di organo non imparziale come il magistrato. La multa va notificata al proprietario del mezzo entro 90 giorni dalla data dell'infrazione e non dell'accertamento, come precisato dalla nota del ministero dell'Interno del 7 novembre 2014. Il ritardo comporta la nullità del verbale e la possibilità di annullamento anche in autotutela rivolgendosi all'autorità che lo ha emesso senza dover fare ricorso.

A riguardo ricordiamo che esistono due modi per contestare una multa: il ricorso al giudice di pace e al Prefetto. In entrambi i casi non è obbligatoria l'assistenza dell'avvocato, ma le regole sono diverse: davanti al giudice di pace il termine per impugnare la multa è di trenta giorni dalla data di notifica o dalla consegna del verbale in caso di contestazione immediata (dal 1° al 31 agosto i termini sono sospesi); davanti al Prefetto il termine per impugnare è di sessanta giorni (in questo caso non c'è la sospensione dei termini nel mese di agosto). Se la multa prevede anche la decurtazione dei punti della patente, può presentare ricorso non solo il proprietario del veicolo, ma anche il conducente nel caso in cui abbia comunicato i propri dati all'amministrazione procedente, anche se il verbale non gli è ancora stato notificato [2]. Per i giudici, il proprietario del mezzo è sempre obbligato ad annotare il nominativo delle persone alle quali presta il veicolo. In caso contrario, un'ulteriore multa che può arrivare sino a mille euro per non aver comunicato alla polizia i dati del conducente. A nulla vale sostenere di avere molti collaboratori e di non ricordarsi a chi si è prestato il veicolo. Se si vuole impugnare il verbale, in ogni caso non si dovrà pagare la multa, nemmeno entro i 5 giorni dalla notifica beneficiando dello sconto del 30%. Il pagamento, anche in forma ridotta, preclude infatti entrambi i ricorsi.

Solo per il ricorso al giudice di pace si pagano le tasse (non, quindi, in caso di ricorso al Prefetto che si può fare senza bolli e in carta semplice, salvo i costi della raccomandata a.r.): è necessario infatti anticipare un contributo unificato di 43 euro da versare contestualmente al deposito del ricorso per i verbali che non superano il valore di 1.033 euro, occorrerà aggiungere la marca da bollo da euro 27 per i verbali di importo compreso tra 1033 a 1100 euro, mentre per valori superiori il contributo sale a 98 euro. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice dovrà però disporre il rimborso delle spese sostenute. Nel caso in cui il Giudice di Pace rigetti il ricorso riconferma l'importo della multa indicato nel verbale. Invece, se a rigettare è il Prefetto emette un'ordinanza-ingiunzione con il raddoppio della sanzione pecuniaria: ma il diniego del Prefetto è impugnabile, nei successivi 30 giorni, davanti al Giudice di Pace. Non raddoppia, invece, la sanzione amministrativa accessoria (decurtazione dei punti della patente) perché non espressamente previsto dalla legge. Il Prefetto – al contrario del giudice di Pace – è tenuto a comunicare al ricorrente la propria decisione, decorsi i quali il ricorso si intende automaticamente accolto. Questo termine è di 180 giorni se il ricorso è stato presentato presso l'organo accertatore e di 210 giorni se invece è stato presentato direttamente al Prefetto. In caso di mancata risposta entro tali termini o di risposta tardiva l'ordinanza ingiunzione è nulla e quindi l'automobilista non deve pagare. Se il ricorrente ha chiesto di essere convocato per essere sentito, il termine è sospeso dal momento della convocazione, fino al momento della effettiva audizione.

[1] Cass. sent. n. 15899/2016. [2] Trib. Perugia, sent. n. 1946 del 30/06/2014.

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