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Se un pedone attraversa col rosso e lo investo chi ha colpa?


Codice della strada: investimento del pedone per comportamento colposo di questi a seguito di attraversamento dell’incrocio nonostante il rosso del semaforo.

Anche se il pedone attraversa l’incrocio con il rosso, l’assicurazione dell’auto che eventualmente lo investe deve ugualmente riconoscergli il risarcimento del danno. È quanto si legge in nella giurisprudenza più recente della Cassazione [1].

È vero: come tutti gli utenti della strada, anche il pedone deve rispettare il codice e, quindi, non attraversare la strada con il rosso; tuttavia l’automobilista deve essere in grado di prevedere l’eventuale comportamento colposo di quest’ultimo ed evitare di causare un incidente. In buona sostanza, il conducente, poiché utilizza un oggetto di maggior pericolo (l’automobile), deve prestare maggiore attenzione rispetto al pedone e preservare l’incolumità di chiunque si trovi a passare sulla strada, anche se violando le norme di legge.

Questo significa che, se il comportamento del pedone è prevedibile e, quindi, l’investimento può essere evitato non solo rispettando i limiti di velocità, ma anche utilizzando la dovuta prudenza che alla guida è sempre richiesta, la colpa dell’investimento è tutta dell’automobilista.

In sintesi, se il pedone attraversa con il rosso la strada o l’incrocio e l’automobilista rispetta i limiti, ad avere ugualmente colpa è quest’ultimo. Ma sempre nella misura in cui l’attraversamento è prevedibile e il danno evitabile. Se invece il pedone attraversa velocemente e tutto d’un tratto, sicché l’investimento non può essere evitato anche con la massima prudenza e prevenzione, allora nessuna colpa può essere attribuita al conducente.

Ne deriva il seguente principio giuridico: in caso di investimento pedonale, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non esclude la responsabilità dell’automobilista se tale condotta anomala del pedone sia – per le circostanze di tempo e di luogo, che avrebbero consigliato una maggiore prudenza e in particolare una minore velocità – ragionevolmente prevedibile.

Nella vicenda di specie, il conducente si trovava in pieno centro città, in una zona di attraversamento pedonale e in una giornata piovosa.

[1] Cass. sent. n. 3964/2014; Cass. sent. n. 524/2011; Cass. sent. n. 24472/2014.

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