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Incidente stradale tra coniugi: marito e moglie senza risarcimento


Se, in un incidente stradale, urto contro l’auto di mia moglie e la colpa è mia, l’assicurazione paga? Nel caso di incidente stradale determinato dalla colpa del conducente, l’assicurazione non solo non paga i danni fisici e all’auto riportati da quest’ultimo, ma anche quelli causati ad altri automobilisti coinvolti nel sinistro se questi ultimi rientrano in una delle seguente categorie [1]: coniugi: pertanto, se l’incidente stradale avviene tra marito e moglie, e la colpa sia nettamente ascrivibile a uno dei due, l’assicurazione non risarcisce ugualmente l’altro; i conviventi stabili: lo stesso principio previsto per le coppie sposate vale anche per i cosiddetti “conviventi more uxorio”;

i parenti in linea retta sia ascendente che discendente ossia i figli, i genitori, i nonni. Quindi se il proprietario dell’auto va a finire contro quella del proprio padre o della propria madre, l’assicurazione non risarcisce questi ultimi;

i parenti fino al terzo grado (anche se sono conviventi o se possono essere considerati a carico dell’assicurato): è il caso, ad esempio, degli incidenti tra fratelli e le sorelle, zii e nipoti, ecc. se ad essere assicurata è un’auto appartenente a una società, non sono risarciti dall’assicurazione i soci a responsabilità illimitata e i loro parenti, coniugati o discendenti secondo le condizioni di cui si è appena accennato. Diverso è il caso in cui marito e moglie si trovino nella stessa auto condotta da uno dei due e avvenga un incidente stradale per colpa di quest’ultimo. In tal caso chi dei due è trasportato (ossia il passeggero) viene risarcito dall’assicurazione del proprietario del mezzo, nonostante alla guida vi fosse il proprio coniuge.

[1] Art. 129 cod. ass.: “1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada; b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento; c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).”

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