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Auto in prestito: se l’amico provoca un incidente stradale


Se presto la mia automobile a un familiare o a un amico e questi fa un incidente stradale, mi spetta ugualmente il risarcimento del danno da parte dell’assicurazione? Chi deve pagare il risarcimento del danno se prestiamo l’auto a un amico e questi commette un incidente stradale? Cosa ne è della responsabilità penale per le eventuali lesioni colpose procurate all'altro automobilista? E che succede, invece, nell'ipotesi opposta, ossia se il familiare o l’amico a cui abbiamo dato la nostra auto è coinvolto in un incidente, ma la responsabilità è dell’altro conducente? Infine, quali sono le norme nel caso in cui l’auto venga presa in prestito da un soggetto non munito di patente? A tali domande daremo risposta in questa breve scheda. Incidenti con l’auto in prestito: se l’amico non ha responsabilità

Se prestiamo l’auto a un amico, nel caso in cui questi venga coinvolto in un incidente stradale avremo ugualmente diritto al risarcimento del danno, sempre che, ovviamente, la responsabilità sia dell’altro conducente. Alcune polizze assicurative prevedono la possibilità di risarcimento del danno, in caso di incidente, solo se a guidare è il soggetto identificato nella polizza stessa. Ciò però avviene quasi sempre nel caso di auto aziendali. La generalità, invece, delle polizze rc-auto – quelle cioè legate alla responsabilità civile automobilistica per incidenti stradali da normale circolazione – non contengono limitazioni di questo tipo: pertanto, se l’auto viene guidata da un familiare (la moglie, il figlio, il genitore) o da un amico e questi commette un incidente stradale di cui non ha colpa, il diritto al risarcimento resta sacrosanto. Incidenti con l’auto in prestito: se l’amico ha il foglio rosa

Al proprietario dell’auto spetta il risarcimento anche se l’amico a cui affida il proprio mezzo è in possesso solo del foglio rosa e, invece, lui gli è seduto accanto. L’assicurazione non può negare l’indennizzo neanche se “l’assistente alla guida”, vicino al conducente con il foglio rosa, ha la patente da meno di 10 anni (per come invece prescrive la legge): in tal caso il risarcimento dovrà riguardare i danni fisici riportati dal passeggero. Secondo la Cassazione [1], la cooperazione colposa, con la causazione del sinistro, non può essere identificata nel salire su un’auto, condotta da una persona che il trasportato sa non essere in grado di fornire una guida adeguata. L’aver accettato il fatto che la guida del veicolo sia effettuata da un soggetto a ciò non idoneo non può intendersi come rinuncia a ogni risarcimento dei danni. Incidenti con l’auto in prestito: se l’amico è responsabile

Diverso invece è il caso in cui l’amico o il familiare a cui l’auto sia stata prestata abbia commesso l’incidente per propria responsabilità, violando cioè le norme del codice della strada. In tal caso – sia che quest’ultimo sia munito della patente, sia nell'ipotesi contraria – al risarcimento del danno è tenuto anche il proprietario del mezzo, in solido con il conducente. “In solido” significa che il creditore (ossia il soggetto danneggiato) può avanzare la richiesta di danni tanto alluno, quanto all'altro soggetto, in modo indifferente. Ciò comporta ad esempio che, se l’amico non ha disponibilità economiche ed è nullatenente, è verosimile che il risarcimento verrà richiesto solo al titolare dell’auto. Fortunatamente, in luogo di quest’ultimo, a coprire il risarcimento ci deve pensare l’assicurazione (sia pure nei limiti del massimale individuato nella polizza).

Dunque, se prestiamo l’auto a un amico e questi commette un incidente per propria colpa, a pagare sarà la nostra assicurazione, ma ci verrà aumentato il premio. Quanto invece alla eventuale responsabilità penale per l’incidente (ad esempio le lesioni colpose, l’omicidio stradale, ecc.), essa rimane sempre a carico del solo conducente. Per cui il proprietario che ha prestato l’auto all'amico non potrà essere coinvolto nel processo penale, ma solo (come abbiamo appena detto) in quello civile per il risarcimento del danno. Incidenti con l’auto in prestito: se l’amico non ha patente

Se abbiamo dato in prestito la nostra auto a un amico o un familiare e questi non ha la patente e commette un incidente, il risarcimento viene ugualmente pagato dall'assicurazione (nei limiti del massimale); ma quest’ultima ha il diritto di rivalersi nei nostri confronti, ossia del proprietario. L’unico modo per scampare a tale azione di regresso è dimostrare che l’uso dell’auto è avvenuto senza il nostro consenso (e che le chiavi erano custodite in modo tale che nessuno potesse facilmente appropriarsene). Ricordiamo che, a seguito di un recente intervento normativo, la guida senza patente non è più reato; al posto della sanzione penale, quindi, scatta una semplice multa nei confronti del conducente. [1] Cass. sent. n. 14699/2016.

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