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Pedone e giubbotto catarifrangente


Fuori dai centri urbani e dopo il tramonto il pedone deve indossare il giubbotto catarifrangente: diversamente in caso di investimento l’automobilista non è responsabile per omicidio colposo. Non è responsabile per omicidio colposo l’automobilista che, fuori da un centro urbano e nelle ore notturne, investe un pedone che non indossa il giubbino catarifrangenti. È questo l’orientamento stabilito a più riprese dalla Cassazione e ribadito con una sentenza di questa mattina [1].

Comportamento del pedone

Il codice della strada stabilisce [2] che, fuori dei centri urbani, i pedoni devono circolare: in caso di carreggiata a due sensi di marcia, nel senso contrario a quello delle auto; in caso di carreggiata a senso unico di circolazione, sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli.

Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, i pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, devono marciare su unica fila.

Nessuna norma però impone al pedone di indossare il giubbotto catarifrangenti. L’unico obbligo scatta solo per l’automobilista e il ciclista. Nel primo caso, in particolare, i giubbotti o le bretelle riflettenti devono essere indossati dai conducenti di auto ferme sulla carreggiata, fuori dai centri abitati, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. È obbligatorio indossarli quando si va a sistemare il triangolo dopo un guasto o se si scende dall’automobile ferma sulla corsia d’emergenza [3]. L’obbligo vale non solo per il conducente ma anche per gli eventuali passeggeri trasportati.

L’automobilista non è responsabile per l’altrui imprudenza

Il fatto che nessuna norma del codice della strada imponga al pedone di indossare, di notte e fuori dai centri urbani, il giubbino catarifrangenti non significa che questo comportamento possa ritenersi, seppur lecito, anche prudente. Difatti, è molto facile che il pedone, in condizioni di scarsa visibilità, possa non essere avvistato dal conducente e investito. In tali casi, secondo la Cassazione, l’automobilista non può essere incriminato per omicidio, sempre però che la sua condotta di guida venga considerata prudente e rispettosa dei limiti di velocità. Il conducente deve – sottolinea puntualmente la giurisprudenza – porsi nella condizione di poter prevedere ed evitare l’incidente. Questo significa rispettare non solo le norme del codice della strada, ma fare di tutto per poter evitare situazioni comunque critiche che possano recare danni a terzi. Trovarsi, però, davanti all’auto, un pedone che, nel cuore della notte, del tutto nascosto dalle tenebre, non si mantiene sul margine della strada in modo da scansare il pericolo, è certamente una situazione impossibile da prevedere e, sulle strade ad alta percorrenza, anche da evitare. Quindi, in tali casi, solo se il pedone indossava il giubbino catarifrangenti l’automobilista può essere responsabile penalmente (l’investimento, infatti, è prevedibile ed evitabile con il segnale luminoso), altrimenti va esente da ogni responsabilità penale.

[1] Cass. sent. n. 35834/16. Cfr. anche Cass. sent. n. 24217/2015. [2] Art. 190 cod. str. [3] L. n. 47 del 27 febbraio 2004.

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