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Cinture di sicurezza obbligatorie sui posti di dietro?


Automobili: l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza vale sia sui sedili anteriori che posteriori. A volte la generalizzata violazione di una norma, unita alla mancata applicazione delle sanzioni da parte delle autorità, porta i cittadini a domandarsi se davvero detta norma esista e sia obbligatoria; è questo, ad esempio, il caso di un dubbio assai ricorrente tra gli automobilisti: le cinture di sicurezza sono obbligatorie sui posti di dietro? La risposta è contenuta nell’articolo del codice stradale che parla dell’obbligo di allacciare le cinture [1]. In particolare, il codice della strada stabilisce che: “Il conducente ed i passeggeri” di auto [2] “munite di cintura di sicurezza hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di marcia”. Per come è facile osservare, la norma opera un generico riferimento alle “cinture di sicurezza”, senza specificare a quali si riferisca (se anteriori o posteriori). Pertanto essa va applicata indifferentemente sia ai posti davanti che a quelli di dietro. Insomma, l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza vale sia per il conducente che per qualsiasi altro passeggero, a prescindere da dove questi sieda. La mancanza di multe non implica l’abrogazione della norma

Esiste un principio giuridico che viene sintetizzato con questa massima: “la desuetudine non è fonte del diritto”, il che significa che la generale e ripetuta inosservanza di una norma di legge non può comportare la sua tacita abrogazione. Il fatto che gran parte degli italiani non indossino (ancora) le cinture sui sedili posteriori e la polizia è meno severa nel contestare tale illecito, chiudendo molto spesso un occhio, non significa che il trasportato su un’auto sia legittimato a non indossare i presidi di sicurezza. La norma, infatti, ancora qualora non fosse mai applicata né dai cittadini, né dalle autorità, non verrebbe abrogata tacitamente. Quali multe per chi non allaccia le cinture sui sedili posteriori?

La multa per i passeggeri allocati che non abbiano allacciato le cinture di sicurezza (sia che si trovino sui sedili anteriori che su quelli posteriori) va da 76 a 306 euro. Se ad essere senza cintura di sicurezza è invece un passeggero minorenne o il conducente per quest’ultimo un scatta l’ulteriore sanzione della decurtazione di cinque punti dalla patente. In sintesi, se uno dei passeggeri sui sedili di dietro dell’auto viaggia senza cintura di sicurezza le conseguenze sono: il passeggero paga una multa da 76 a 306 euro, senza però decurtazione dei punti della patente; il conducente non subisce, per tale infrazione, alcuna multa, salvo che si tratti di un passeggero minorenne (ossia con meno di 18 anni). Leggi a riguardo “Se il passeggero è senza cintura, a chi tolgono i punti della patente?”. Quando il passeggero di dietro non deve allacciare le cinture di sicurezza?

L’unico modo per il passeggero allocato sui sedili posteriori di non allacciare le cinture ed evitare la multa è di munirsi di un certificato medico che attesti la sussistenza di una patologia che gli impedisca l’uso dei presidi di sicurezza. Il certificato medico non può essere generico, ma va dettagliatamente motivato. La Cassazione ha ritenuto non valido il certificato rilasciato dal medico solo qualche giorno prima della multa [3]. [1] Art. 172 cod. str. [2] Le categorie di auto a cui si estende l’obbligo sono: – categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm cubici per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; – categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; – categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t; – categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; – categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t. [3] Cass. sent. n. 21515/2011. Deve essere cassata la decisione del giudice di pace che ha annullato il verbale elevato per omesso uso delle cinture di sicurezza sulla base di un certificato emesso da un medico privato qualche giorno prima della multa ed indicante generiche motivazioni finalizzate all’esenzione dai sistemi di ritenuta, quando, invece, la persona sanzionata aveva dichiarato alla pattuglia di non fare uso della cintura a causa di un persistente mal di schiena che lo stava costringendo a recarsi dal medico di guardia

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