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Incidente stradale prima del pagamento dell’assicurazione


L’assicurazione paga il risarcimento nel caso in cui faccio un incidente dopo la conclusione del contratto ma prima del pagamento della prima rata?

Chi può pagare una spesa all'ultimo minuto, certamente lo farà: il caso emblematico è l’assicurazione sulle auto (cosiddetta Rca, responsabilità civile automobilistica) che, ad esempio, consente una forbice di tempo di 15 giorni per rinnovare il contratto dopo la scadenza di quello dell’anno precedente: periodo durante il quale il conducente non viene comunque multato esibendo il certificato e il contrassegno scaduti. Ma che succede se, durante questo periodo, l’automobilista fa un incidente stradale? Chi risarcisce?

Ci sono due tesi a riguardo. Quella più rigorosa e sfavorevole all'automobilista, è sostenuta dalla Cassazione.

Secondo un primo orientamento, se l’incidente si verifica dopo la firma del contratto di assicurazione, ma prima che venga pagata la prima rata di premio, l’assicurazione non risarcisce il danno. Questo significa che:

se la responsabilità dell’incidente è dell’altro automobilista, il conducente con l’assicurazione scaduta sarà ugualmente risarcito da quest’ultima, ma non potrà inoltrare la richiesta per il tramite della propria compagnia (attesa l’assenza di un contratto valido), bensì dovrà rivolgersi alla società con cui il responsabile ha stipulato il contratto;

se la responsabilità dell’incidente è dell’automobilista con la polizza scaduta, l’altro conducente potrà solo richiedere i soldi al Fondo di Garanzia Vittime della Strada, ma il Fondo, dopo aver pagato, può rivalersi contro l’automobilista non assicurato, chiedendogli la restituzione dei soldi versati al danneggiato. Il proprietario del veicolo è responsabile in solido con il conducente.

Per i premi successivi al primo, invece, la Compagnia è obbligata al risarcimento, purché il sinistro si verifichi entro le ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza senza che il pagamento sia stato effettuato: è, questo, il cosiddetto periodo di grazia, previsto dal secondo comma dell’articolo 1901 del codice civile.

Il secondo orientamento – che come si diceva è più rigoroso – è stato sostenuto da una sentenza della Cassazione del 2002 [1] e contraddice questa soluzione. Secondo la Suprema corte, nell’arco dei 15 giorni di grazia, l’automobilista che circoli con l’auto senza aver rinnovato la polizza ha, come unico beneficio, quello di non rischiare la multa da parte della polizia. Tuttavia, se fa un incidente l’assicurazione non è tenuta a risarcirlo. La compagnia, al contrario, è obbligata solo a indennizzare l’altro conducente, qualora la responsabilità del sinistro sia stata del proprio assicurato.

In pratica, secondo la sentenza in commento, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, allorché il certificato assicurativo sia stato emesso dall’assicuratore senza l’avvenuto pagamento del premio, oppure con l’indicazione della copertura, di un momento anteriore al pagamento del premio, occorre distinguere due ordini di rapporti:

quello nei confronti del terzo danneggiato: l’assicuratore è obbligato comunque al pagamento, in quanto il fatto costitutivo della pretesa del terzo nei confronti dell’assicuratore è che il sinistro si sia verificato entro il periodo di copertura indicato nel certificato assicurativo; quello nei confronti dell’assicurato: in tal caso, al contrario, l’assicuratore non è tenuto ad alcuna prestazione, e può quindi chiedere la restituzione di quanto eventualmente versato al terzo.

In ogni caso, gli smemorati possono stare tranquilli: l’assicurazione è obbligata a ricordare al proprio cliente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di pagare il premio.

LA SENTENZA

Cass. sent. n. 9554 del 1.07.2002

Fatto

Svolgimento del processo

Il 10.11.1987 la autovettura VW Golf, condotta da D’Ambrosio Elia Bruno, utilizzatore del mezzo in forza di contratto di leasing, venne a collisione con l’autovettura FIAT Croma condotta dal proprietario Lazzari Adriano ed assicurata da La Fiduciaria Assicurazioni spa. In conseguenza dello scontro il D’Ambrosio subì lesioni personali con postumi e la sua vettura rimase danneggiata. Il D’Ambrosio convenne, quindi, dinanzi al Tribunale di Lecco il Lazzari e la Fiduciaria per esserne risarcito. Il Lazzari resistette alla domanda e la Fiduciaria negò d’essere tenuta al pagamento dell’indennizzo, sostenendo che al momento del sinistro la copertura assicurativa non era operativa, non avendo il Lazzari pagato il relativo premio. In corso di istruttoria venne assunta una prova testimoniale ed il Lazzari produsse un certificato di assicurazione riferito al periodo 16.10.1987 -16.4.1988. Con sentenza del 28.12.1994 il Tribunale rigettò la domanda proposta nei confronti della Fiduciaria e condannò il Lazzari al risarcimento dei danni in favore del D’Ambrosio, su appello del Lazzari la Corte di Milano, con sentenza del 23.3.1999, ha confermato la decisione del Tribunale, osservando:

1) che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del Lazzari;

2) che la fiduciaria non era obbligata al pagamento dell’indennizzo assicurativo perché il Lazzari aveva pagato il premio soltanto dopo il sinistro, ancorché a fronte del pagamento gli fosse stato rilasciato dalla società assicuratrice un certificato di assicurazione recante una data di decorrenza della copertura assicurativa anteriore al sinistro;

3) che il D’Ambrosio, quantunque utilizzatore e non proprietario della Golf doveva considerarsi l’effettivo danneggiato dal sinistro, essendo tenuto nei confronti della società di leasing proprietaria del mezzo;

4) che nella determinazione del risarcimento non poteva tenersi conto della somma di L. 2.182.000 erogata al D’Ambrosio da una società di assicurazioni che (con polizza Kasko) aveva assicurato contro i danni il veicolo da lui condotto. Ricorre il Lazzari con quattro motivi, illustrati anche da memoria. Resistono il D’Ambrosio e la Fiduciaria Assicurazioni con distinti controricorsi.

Diritto

Motivi della decisione

Col terzo motivo della impugnazione, che per antecedenza logica va previamente esaminato, il ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la Corte di merito, confermando la sentenza del Tribunale, gli abbia attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro in luogo di affermare la colpa concorrente del D’Ambrosio. La doglianza non ha fondamento. La Corte territoriale ha osservato che le emergenze istruttorie ed, in particolare, i rilievi della polizia stradale e la deposizione di un teste, imponevano di ritenere che lo scontro tra i due veicoli fosse avvenuto nella semicarreggiata di spettanza del D’Ambrosio e fosse riferibile al fatto che il Lazzari, che proveniva dall’opposto senso di marcia, aveva effettuato ad elevata velocità l’irregolare sorpasso di un altro veicolo che lo precedeva. Ha, pertanto, affermato che nessun addebito poteva esser mosso al D’Ambrosio e che, conseguentemente, il sinistro andava addebitato in via esclusiva alla incauta condotta di guida del Lazzari. A fronte di questa motivazione, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, il ricorrente Lazzari svolge argomentazioni che non possono assumersi in esame perché sono volte ad ottenere una nuova valutazione delle acquisizioni processuali, non consentita, nel giudizio di legittimità.

Con una prima censura contenuta nel quarto motivo, che per consequenzialità logica va a questo punto esaminato, il ricorrente lamenta che la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno subito dalla vettura condotta dal D’Ambrosio sia stata riconosciuta dalla Corte milanese allo stesso D’Ambrosio, utilizzatore in leasing di detta vettura, anziché alla società di leasing che, essendo proprietaria del veicolo, avrebbe – a suo avviso – dovuto considerarsi l’unico soggetto danneggiato e, come tale, legittimato ad agire. La doglianza è priva di fondamento, giacché la Corte territoriale ha correttamente affermato che la posizione di danneggiato dal sinistro competeva all’utilizzatore D’Ambrosio in quanto obbligato, in forza del contratto di leasing e nonostante il grave danneggiamento della vettura da lui condotta, al pagamento dei canoni di leasing ed al ripristino del bene in favore della società concedente.

Col primo motivo il ricorrente lamenta che con motivazione contraddittoria o quanto meno insufficiente la Corte di merito abbia escluso che egli avesse pagato il premio assicurativo prima del sinistro, sebbene il pagamento del premio prima del sinistro risultasse dal fatto che egli era in possesso di un certificato assicurativo attestante la decorrenza della copertura assicurativa da data anteriore a quella del sinistro. La doglianza è infondata, giacché la Corte distrettuale ha esaurientemente motivato il proprio convincimento con la considerazione che al Lazzari la polizia stradale aveva contestato la infrazione di cui all’art. 32 co. I della legge 24.12.1969 n. 990 (mancanza di copertura assicurativa) e con l’ulteriore rilievo che l’assegno utilizzato dal Lazzari per il pagamento del premio recava una data successiva a quella del sinistro.

Col secondo motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt.

1901 cod. civ. e 18 legge n. 990 del 1969. Lamenta che la Corte territoriale abbia escluso l’obbligo della La Fiduciaria di indennizzare il danneggiato, quantunque a tanto la società si fosse espressamente obbligata, avendo emesso il predetto certificato assicurativo comportante la esistenza della copertura al momento del sinistro. La doglianza non ha fondamento. Vero è, bensì, che per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge (art. 7 legge 24.12.1969 n. 990 e 12 d.p.r. 24.11.1970 n. 973) impegna inderogabilmente l’assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, per il periodo di assicurazione riportato nel certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio (Cass. 27.10.1992 n. 11694; Cass. 5.5.1980 n. 2939).

Questo principio, tuttavia, occorre sottolinearlo, vale soltanto nel rapporto tra l’assicuratore e il terzo danneggiato, nei cui confronti, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969, la garanzia assicurativa è comunque operativa se attestata dal certificato di assicurazione, che riveste natura di fatto costitutivo del diritto risarcitorio del danneggiato nei confronti diretti dell’assicuratore (Cass. 1.12.1994 n. 10266). Lo stesso principio non può trovare applicazione, invece, nel rapporto tra l’assicurato e l’assicuratore, che è regolato esclusivamente dal contratto di assicurazione, onde sotto questo diverso profilo, a termini dell’art.

1901 cod. civ., l’assicurazione resta sospesa se il contraente assicurato non abbia pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta. Nella specie il Tribunale rigettò la domanda di condanna, proposta nei confronti dell’assicuratore dal terzo danneggiato, sul rilievo che la assicurazione era rimasta sospesa perché l’assicurato non aveva pagato alla scadenza la rata di premio, ancorché l’assicuratore avesse rilasciato il certificato attestante l’esistenza della copertura assicurativa al momento del sinistro. Ma questa pronunzia non è stata impugnata dal terzo danneggiato D’Ambrosio, che in proprio favore avrebbe potuto invocare il principio di incontestabilità del certificato assicurativo dianzi richiamato, bensì dal danneggiante assicurato, che, non potendo far valere le ragioni del terzo danneggiato, ostandovi il disposto dell’art. 81 cod. proc. civ., e dovendo, conseguentemente, fondare la propria impugnazione esclusivamente sul contratto di assicurazione, si è visto rigettare legittimamente la impugnazione con la esatta considerazione che, non essendo stato pagato il premio assicurativo, l’assicurazione al momento del sinistro non era operativa perché era rimasta sospesa. Senza che dall’accettazione del pagamento tardivo, che ha quale unico effetto ex lege di far cessare la sospensione dell’assicurazione, e dalla anteriore decorrenza del periodo assicurativo, risultante dal tagliando possa desumersi una rinuncia dell’assicuratore agli effetti della sospensione, essendo necessaria per questa una specifica espressione di rinuncia, così non riscontrabile (v. Cass. 22.3.1990 n. 2383; Cass. 25.10.1982 n. 5572).

Con un’ulteriore censura, contenuta nel quarto motivo, il ricorrente lamenta che dalla somma liquidata dal Tribunale in favore del D’Ambrosio a titolo di risarcimento la Corte di merito non abbia detratto l’importo di L. 2.182.000, erogato al D’Ambrosio dall’assicuratore che (in forza di polizza Kasko) lo aveva assicurato contro i danni che l’autovettura da lui utilizzata avrebbe potuto subire. La doglianza è priva di fondamento, giacché – come ha correttamente osservato la Corte di merito – il pagamento dell’indennizzo in favore del D’Ambrosio da parte del suo assicuratore è avvenuto in base ad un titolo che si poneva come del tutto autonomo rispetto a quello vantato dal D’Ambrosio nei confronti dell’assicuratore del danneggiante Lazzari e che aveva comportato la corresponsione di un premio da parte dell’assicurato.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Stimasi di compensare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

p.q.m.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 15.1.2002.

[1] Cass. sent. n. 9554 del 1.07.2002. “Il principio in forza del quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il rilascio del certificato assicurativo, completo di tutte le indicazioni e gli elementi prescritti dalla legge, impegna inderogabilmente l’assicuratore per il periodo di assicurazione riportato dal certificato stesso, indipendentemente dal fatto che per tale periodo sia stato o meno pagato il premio, trova applicazione solo nei confronti del danneggiato, non dell’assicurato, per cui se questi non ha pagato il premio o la rata di premio alla scadenza convenuta, l’assicurazione rimane sospesa e l’assicurato stesso non ha titolo per pretendere dall’assicuratore il pagamento dell’indennizzo, ancorché per qualsiasi motivo sia stato rilasciato il certificato di assicurazione; certificato del quale può avvalersi, ai fini dell’azione diretta di risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore, esclusivamente il danneggiato”.

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