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Tamponamento: pronto soccorso inutile per il risarcimento


L’assicurazione può rifiutarsi di risarcire il danno se le conseguenze dell’incidente stradale non possono essere clinicamente accertate, ma sono solo lamentate dal conducente. Per anni si è assistito alla forzatura dei sintomi post incidente stradale solo per ottenere facili risarcimenti dalle assicurazioni: tipico l’esempio dei furbetti che, non appena ricevuta una leggera botta sul parafanghi posteriore a seguito di un tamponamento, lamentavano inesistenti capogiri, conati di vomito e dolori di schiena solo per gonfiare l’entità dell’indennizzo (molto spesso, pur in assenza di qualsiasi danno all’auto). Così il pronto soccorso – senza indagini approfondite – rilasciava referti a volte esagerati e prognosi di svariati giorni. Complice anche la prudenza del medico che, per evitare responsabilità personali da mancata diagnosi, preferiva essere “largo di maniche”. Da qualche anno, però, tutto questo non è più possibile e i sintomi successivi all’incidente che abbia portato lesioni minime (cosiddette micro lesioni), se non sono visibili o clinicamente accertabili (ad esempio con una indagine attraverso la risonanza magnetica o la tac) non possono essere risarciti dalle assicurazioni. Una normativa [1] che ha creato non pochi dissapori tra gli automobilisti, ma è servita anche ad evitare che le assicurazioni fossero costrette a risarcire chiunque dichiarasse di avere un mal di testa dopo essere stato tamponato. Circostanza a cui conseguiva l’incremento della classe di rischio di chi, invece, aveva tamponato. Insomma, se prima si doveva credere alla parola del danneggiato, ora si deve credere alle indagini cliniche, alle macchine, ai raggi e ai sintomi che possano essere obiettivamente visibili. Peraltro in pochi sono disposti a subire i raggi se stanno mentendo (bugia che, peraltro, verrebbe facilmente smascherata). Tali circostanze sono state ribadite dalla Cassazione con una recente sentenza che ha fatto il punto della riforma [2]. Oggi, dunque, il risarcimento del danno biologico può avvenire solo se esso è «suscettibile di accertamento medico-legale», secondo i criteri di valutazione del danno tipici della medicina legale, in quanto conducenti ad un’”obiettività” dell’accertamento stesso, che riguardi sia le lesioni che i relativi postumi.

[1] Art. 32 dl n. 1/2012. [2] cass. sent. n. 18773/16 del 26.09.2016.

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