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Incidenti: la moglie del conducente va risarcita?


L’assicurazione deve risarcire il danno al passeggero, trasportato dall'automobilista, anche se si tratta del coniuge in comunione dei beni e proprietario dell’auto. Il marito o la moglie, comproprietario dell’auto e che, al momento dell’incidente stradale, si trovava sulla stessa in qualità però di passeggero, ha comunque diritto al risarcimento dei danni fisici riportati, anche se la polizza con l’assicurazione esclude tale diritto. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1]. Ma procediamo con ordine. In caso di incidente stradale, l’assicurazione risarcisce il proprietario dell’automobile solo se ha ragione; invece, l’eventuale passeggero viene sempre risarcito, a prescindere dalle colpe del conducente. Ad esempio, se Tizio guida e commette un incidente violando il codice della strada, la sua assicurazione non lo risarcirà per il danno riportato all'automobile, ma se in macchina erano presenti altre persone, queste saranno sempre indennizzate. Questo principio vale anche se la persona trasportata è il coniuge del conducente, con lui in comunione dei beni. Così, ad esempio, se il marito, proprietario dell’auto che sta guidando, fa un incidente e la colpa dell’urto è suo, la moglie eventualmente seduta sul sedile accanto del passeggero, se si fa male e riporta lesioni fisiche ha diritto all'indennizzo da parte dell’assicurazione. Non importa che quest’ultima sia anch'essa proprietaria (pro quota) dell’automobile perché in regime di comunione dei beni. La Suprema corte ha specificato che il proprietario dell’automobile, che si trova all'interno del mezzo in qualità però di trasportato (ossia sul sedile dei passeggeri), ha diritto al risarcimento del danno fisico da parte della sua assicurazione. Se la polizza firmata con l’assicurazione prevede diversamente, ed esclude tale risarcimento, detta clausola è nulla perché contraria al diritto comunitario [2]. È infatti dall'Europa che viene questa tutela a favore dei coniugi trasportati nelle auto di cui sono proprietari. Pertanto «devono considerarsi coperti dall'assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dal coniuge, trasportato sulla vettura assicurata, comproprietario del veicolo in regime di comunione legale di beni con il conducente».

[1] Cass. sent. n. 19986/16 del 6.10.2016. [2] Direttiva Cee 84/5 del 30.12.1983 attuata con L. n. 142/992.

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