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Multe, dopo il ricorso al Prefetto stop cartella Equitalia


L’automobilista che ha presentato il ricorso al Prefetto contro la multa e non riceve la risposta può impugnare la cartella di Equitalia perché illegittima. Hai ricevuto una multa e hai fatto ricorso al Prefetto entro i 60 giorni previsti per legge? Se il Prefetto non ti risponde, Equitalia non può inviarti alcuna intimazione di pagamento. Se così dovesse invece succedere, l’eventuale cartella sarebbe nulla. Difatti, il Prefetto ha l’obbligo di esprimersi sul ricorso in via amministrativa presentato dall’automobilista e, in caso di silenzio durato più di 120 giorni, il ricorso si considera accolto. È quanto chiarito dal Tribunale di Torino con una recente sentenza [1]. Ma procediamo con ordine. Il ricorso contro le multe

Contro le multe è possibile, in via alternativa, il ricorso al: Prefetto (cosiddetto ricorso in via amministrativa), che va presentato entro 60 giorni dalla notifica della multa; Giudice di Pace (cosiddetto ricorso in via giudiziale), che va presentato entro 30 giorni dalla notifica della multa. In entrambi i casi, se la consegna della multa non è stata possibile perché l’automobilista, al momento dell’arrivo del postino, era fuori di casa, i suddetti termini iniziano a decorrere seguendo tali regole: se l’automobilista ritira la multa alle poste entro 10 giorni dalla raccomandata che gli comunica la giacenza, il termine dei 30 o 60 giorni decorre dalla data di ritiro della busta; se l’automobilista ritira la multa alle poste dopo il 10° giorno dalla raccomandata che gli comunica la giacenza, il termine dei 30 o 60 giorni decorre invece dall’undicesimo giorno. Ricorso al Prefetto, risposta entro 120 giorni

Chi presenta il ricorso al Prefetto, deve ricevere risposta entro 120 giorni. Durante tale termine, la multa si considera sospesa e, quindi, non può sopraggiungere una diffida di pagamento da parte di Equitalia o di altro ente.

Se però il termine scade senza risposta, il ricorso si considera accolto.


Se, invece, il Prefetto rigetta il ricorso nei 120 giorni (il relativo atto si chiama ordinanza-ingiunzione) condanna l’automobilista a pagare la multa in misura piena: non quindi l’importo che era riportato sul verbale ma un importo che può arrivare fino al doppio dell’originaria sanzione. Difatti, con la notifica del verbale, il contribuente ha la possibilità di pagare la multa in misura ridotta e, addirittura, se paga nei primi 5 giorni, tale importo viene ulteriormente ridotto al 30%; invece se perde il ricorso al Prefetto è condannato a pagare l’importo pieno. Contro il rigetto del Prefetto è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace nei successivi 30 giorni. La cartella di pagamento di Equitalia

Questo significa che, se il Prefetto non ha mai risposto al ricorso presentato dall’automobilista o se il termine di 120 giorni non è ancora scaduto, Equitalia non può inviare la cartella di pagamento. Quest’ultimo atto è quindi nullo e può essere impugnato davanti al giudice di Pace anche senza l’avvocato. La cartella di Equitalia potrebbe essere legittima solo se, una volta ricevuta l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto che rigetta il ricorso, l’automobilista né fa ricorso al giudice di pace, né paga l’importo ivi indicato.


[1] Trib. Torino, sent. n. 4651/16.


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