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Prima di farmi la multa il vigile deve fermarmi sempre?


La contestazione immediata all'automobilista è obbligatoria solo quando possibile e non costituisce pericolo o intralcio alla circolazione. Non sempre, prima di elevare la multa, il poliziotto deve fermare il conducente. Quella che, in termini giuridici, viene chiamata «contestazione immediata della contravvenzione» è obbligatoria solo quando l’arresto dell’auto sia materialmente possibile, ossia non arrechi intralcio o non costituisca pericolo per la circolazione. Nelle altre ipotesi, invece, il conducente riceve la multa direttamente a casa propria (con raccomandata a.r. o a mezzo di notifica a mani), ma è necessario, affinché essa sia valida, che il verbale riporti le ragioni della mancata contestazione. Il giudice può poi verificare – su ricorso dell’automobilista – se tali motivazioni siano reali o solo di forma e, in quest’ultimo caso, è tenuto ad annullare la multa. È quanto ricorda la Cassazione con una recente sentenza [1].

Quando non è necessaria la contestazione immediata della multa?

Il codice della strada individua i casi in cui non è necessario fermare l’auto contravvenzionata.

Li abbiamo elencati tutti qui; i principali sono:

  • se il veicolo andava così veloce da rendere difficile l’inseguimento;

  • passaggio col rosso;

  • sorpasso vietato;

  • utilizzo di autovelox che consente la determinazione della velocità solo in un momento successivo a quello in cui l’auto è ormai passata;

  • passaggio nelle Ztl.

Contestazione immediata

Se nella generalità dei casi la contestazione immediata è necessaria perché consente all'automobilista l’esercizio del diritto alla difesa (potendo immediatamente contraddire il verbalizzare o addurre le proprie ragioni), laddove tale contestazione non sia possibile essa non è più obbligatoria, ma in tal caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione. Sulla validità di tali ragioni il giudice si può pronunciare, ferma l’impossibilità di sindacare comunque le modalità di organizzazione del servizio pubblico. La contestazione immediata deve dunque essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall'Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio; servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade. La comunicazione dei dati del conducente

Ricordiamo che se la multa, per la quale sia prevista la decurtazione dei punti dalla patente, non viene contestata subito, ma spedita a casa dell’automobilista, questi, entro 60 giorni, deve inviare una comunicazione all'autorità con cui indica i dati della patente dell’effettivo conducente, in modo che solo a questi – in quanto responsabile – vengano tolti i punti. Se non lo fa riceve una seconda multa, ma non perde i punti.

[1] Cass. sent. n. 20595/16 del 2.10.2016.

[1] Trib. Torino, sent. n. 4651/16. Segui La Gentile S.r.l. sui principali social e su www.lagentile.eu

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