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L’assicurazione paga se urto contro un’auto parcheggiata?


Incidenti stradali: risarcimento dovuto anche se il veicolo è fermo, ma crea una situazione di pericolo. L’assicurazione copre non solo i danni derivanti dalla circolazione in senso stretto, ma anche quelli procurati da un’auto ferma purché questa abbia creato una situazione di pericolo per il traffico. È quanto ricorda la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1]: una pronuncia che ripercorre il solco già calcato dai precedenti della stessa Corte. È vero: il codice civile [2] stabilisce l’obbligo di risarcimento del danno tutte le volte in cui un veicolo abbia prodotto un danno a persone o cose a causa dalla sua «circolazione». Ma nell'ampio concetto di «circolazione stradale» rientra qualsiasi atto di movimentazione del veicolo, anche se fermo, parcheggiato o in sosta. Così, ad esempio, le operazioni di carico e scarico della merce da un furgone o l’utilizzo di un montacarichi o delle leve di un trattore a motore fermo possono rientrare nel concetto di «circolazione». Vi si può ricomprendere anche l’ipotesi di un’auto posteggiata in pessimo modo, a ridosso di una curva che ne occulti la presenza, tanto da farvi andare a sbattere le auto provenienti dallo stesso o dall'opposto senso di marcia.

Insomma, la Cassazione è chiara nel dire che, se sbattiamo contro un’auto o un altro mezzo fermo, anche se a motore spento, in una pubblica via, ma che costituisca – per come posizionato – un pericolo per il traffico, si applica la normativa sulla Rc auto e l’assicurazione ci deve risarcire. Anche in tali circostanze, infatti, il veicolo si trova in una «situazione riconducibile al concetto di circolazione» che impone al conducente di essere sempre in grado di intervenire per evitare danni o pericolo di danni.

[1] Cass. sent. n. 21097/16 del 19.10.16. [2] Art. 2054 cod. civ.

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