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Multe: se non paghi la cartella aumenta del 10% ogni 6 mesi


Maggiorazione semestrale per le cartelle di pagamento emesse a seguito di contravvenzioni per violazione del codice della strada non pagate nel termine di 60 giorni. Non pagare una multa può far lievitare il debito in maniera considerevole: questo perché la successiva cartella di pagamento, emessa dall’Agente della riscossione a seguito dell’inadempimento da parte dell’automobilista, aumenta del 10% ogni sei mesi. È la cosiddetta maggiorazione semestrale: un aggravio ritenuto legittimo ieri dalla Cassazione [1]. Il principio è già stato affermato diverse volte e ora ottiene la massima consacrazione da parte dei supremi giudici: la cartella esattoriale, notificata dopo la multa, deve comprendere anche il 10% semestrale per il ritardo nel pagamento così come prevede la legge del 1981 [2] per come richiamata dal codice della strada [3]. Si tratta di una sanzione aggiuntiva a quella già irrogata all’automobilista, che scatta con l’iscrizione a ruolo dell’importo non corrisposto e l’arrivo della cartella di pagamento.

Va quindi affermato che «in materia di sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada va applicata la maggiorazione del dieci per cento semestrale, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva». Dunque, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta a titolo di multa stradale è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti. Come già aveva affermato quest’anno la stessa Cassazione [4], «la maggiorazione del dieci per cento semestrale per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo, e l’emissione della relativa cartella esattoriale, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l’aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva».

[1] Cass. sent. n. 21259/16 del 20.10.16. In senso contrario confronta Cass. sent. n. 3701/2016, secondo cui «alle sanzioni, come nella specie stradali, si applica l’art. 203 C.d.S., comma 3, che, in deroga alla legge n. 689 del 1981, art. 27, in caso di ritardo nel pagamento della sanzione irrogata nell’ordinanza – ingiunzione, prevede, l’iscrizione a ruolo della sola metà del massimo edittale e non anche degli aumenti semestrali del 10%». Una decisione rimasta isolata in seno alla giurisprudenza. [2] Art. 27 L. n. 689/81. [3] Art. 206 cod. str.: «se il pagamento non è effettuato nei termini … la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall’art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689». [4] Cass. sent. n. 1884/2016.

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