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Incidente stradale: come e quando prestare soccorso ai feriti



Un incidente stradale causa sempre uno shock e un trauma: la gente non è sempre pronta a reagire in modo cosciente e, spesso, pur in presenza di feriti, scappa senza prestare soccorso. Ciò però non è conforme alla legge. Vediamo tutte le ipotesi che si possono verificare. Il codice della strada [1] stabilisce e disciplina il comportamento in caso di incidente. In caso di incidente comunque ricollegabile al proprio comportamento (anche se si tratti di comportamento lecito), il conducente ha due obblighi:

  • l’obbligo di fermarsi

  • l’obbligo di prestare soccorso a coloro che, eventualmente, abbiano subito danni.

Obbligo di fermarsi L’obbligo di fermata non si considera assolto se il conducente si fermi solo temporaneamente, per poi riprendere la marcia. È infatti necessario attendere, sul luogo del sinistro, l’arrivo dei soccorsi e delle forze di polizia per farsi identificare. L’obbligo non ammette deroghe. Oltre a fermarsi, bisogna fare in modo di salvaguardare la sicurezza della circolazione, per esempio collocando l’apposito triangolo. È necessario inoltre, quando possibile, evitare di modificare lo stato dei luoghi e disperdere le tracce utili per l’accertamento, da parte delle autorità, delle responsabilità del sinistro. Ogni conducente ha l’obbligo di fornire le proprie generalità alla controparte danneggiata e alle autorità eventualmente intervenute, nonché ogni altra informazione utile affinché quest’ultima possa provvedere a richiedere il risarcimento alla compagnia di assicurazione. Obbligo di prestare soccorso L’obbligo di prestare soccorso ai feriti non significa l’obbligo di un intervento medico (respirazione artificiale, ecc.). Ciò determinerebbe infatti il rischio di aggravare ulteriormente la situazione del danneggiato. “Prestare soccorso” significa invece allertare i soccorsi e prendere le opportune precauzioni per evitare che si verifichino altri incidenti. Soccorso agli animali Lo stesso obbligo di soccorso si applica anche nel caso in cui i danneggiati siano animali d’affezione (ossia animali domestici come cane, gatto, criceti), da reddito (v. bovini, ovini e suini) o protetti (fauna selvatica). In questo caso, l’obbligo di prestare il soccorso incombe:


  • sia su colui il cui comportamento (anche se lecito) sia collegato al sinistro. In tal caso, la violazione dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso è sanzionata con una multa da 410 a 1643 euro;

  • sia su chi sia rimasto coinvolto in qualsiasi altro modo nel sinistro anche senza aver posto in essere alcuna azione (per es. un soggetto terzo trasportato di un veicolo che ha investito l’animale). In tal caso, la violazione dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso è sanzionata con una multa da 82 a 328 euro. Ovviamente il terzo trasportato, non avendo la possibilità di obbligare il conducente a fermarsi, ha comunque l’obbligo di allertare i soccorsi.

La violazione di tale norma è punita con la sanzione da euro 410 a euro 1.643. [1] Art. 189 cod. str.


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