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Quante volte va ripetuto il cartello stradale col limite velocità?


Nulla la multa se il cartello con limite di velocità non viene ripetuto più volte in caso di strada particolarmente lunga. Tutte le volte in cui, su una strada, vige un limite di velocità diverso da quello legale, va segnalato con apposito cartello: cartello che, nelle strade particolarmente lunghe, va ripetuto spesso. Diversamente la multa è nulla. Lo ha chiarito la Cassazione con una stringata ordinanza pubblicata questa mattina. Ma procediamo con ordine. Quali sono i limiti di velocità?

In base al codice della strada, i limiti della velocità sono i seguenti:

  • 130 km/h per le autostrade,

  • 110 km/h per le strade extraurbane principali,

  • 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali,

  • 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

Quando sulla strada non vi sono segnali, valgono i suddetti limiti che operano in automatico. Solo la presenza di una segnaletica verticale può derogare tali prescrizioni. Così, tanto per fare un esempio, se su una strada urbana vige il limite di 30 km/h, questo deve essere specificato con il cartello, diversamente la multa è nulla. Allo stesso modo, se su una strada extraurbana secondaria vi è una limitazione a 70 km/h è necessario che essa venga indicata dal cartello, altrimenti vale il limite di 90 km/h. Quando la strada è lunga il cartello va ripetuto

Se percorriamo una strada particolarmente lunga, su cui vi è un limite di velocità diverso da quello legale, il cartello che stabilisce detta limitazione va ripetuto periodicamente: non basta un singolo cartello all'inizio della via. Diversamente la multa è nulla. Multa per eccesso di velocità nulla se i cartelli sono insufficienti

La Cassazione, però, non dice ogni quanti chilometri debba essere rinnovato il cartello, lasciando così definire le distanze al singolo giudice, sulla base dei luoghi e della velocità di percorrenza. Il magistrato al quale si presenta l’impugnazione contro la multa dovrà cioè stabilire se la segnaletica è insufficiente o meno e, nel primo caso, annullare il verbale. [1] Cass. ord. n. 22154/16 del 2.11.2016. [2] Art. 142 cod. str.

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