top of page

Incidente stradale: si possono fare due cause separate?


Possibile instaurare giudizi separati sui danni di un solo sinistro se le vittime sono differenti. Non è possibile chiedere però prima i danni alla persona e poi quelli al mezzo o viceversa. In caso di un incidente stradale, è possibile fare prima una causa contro l’assicurazione per ottenere subito il risarcimento dei danni all'automobile e poi, in un momento successivo, quella per le lesioni fisiche riportate a seguito dello scontro? A prima vista, una soluzione del genere potrebbe essere conveniente: ciò consentirebbe infatti di riparare subito l’auto danneggiata e, poi, in attesa della guarigione definitiva, accertati tutti i danni fisici riportati dopo l’incidente stradale, procedere con maggiore calma per ottenere anche tale ulteriore indennizzo. Invece la legge lo vieta. E a confermarlo è una recente sentenza della Cassazione [1].

La sentenza afferma due importanti principi. Eccoli di seguito sintetizzati.


Possibili due cause solo se i danneggiati sono soggetti diversi

In tema di risarcimento danni da circolazione stradale – afferma la Cassazione – il divieto di proporre separati giudizi per chiedere al giudice il risarcimento di danni differenti, causati dal medesimo sinistro, non vale quando i danni richiamati siano stati patiti da persone diverse; ciascuna di queste, pertanto, è libera di domandare il risarcimento dei danni rispettivamente subiti a prescindere dalle iniziative giudiziali dell’altra.

Dunque, nell'ambito di un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, se le vittime risultano diverse si possono instaurare differenti giudizi. Vietate due cause se il danneggiato è lo stesso soggetto

Quel che resta vietato, al danneggiato, è proporre due cause differenti per il medesimo incidente, prima chiedendo il risarcimento per le lesioni fisiche e poi quello per i danni all'automobile, o viceversa. Una volta avviata l’azione giudiziale questa resta ormai fissata nella domanda iniziale e non se ne possono aggiungere di nuove, anche se si tratta di danni diversi. In tal caso, resta valida la domanda di risarcimento proposta per prima, anche se ha ad oggetto solo una parte del pregiudizio subito da una vittima.


Facciamo un esempio. Mario fa un incidente. L’auto ne risulta completamente sfasciata e lui rimane ricoverato in ospedale per venti giorni. Subirà, a seguito dell’incidente, una serie di interventi e di riabilitazioni fisiche. Dovrà spendere molti soldi in medici, fisioterapia e palestre. Ma poiché l’assicurazione non ne vuole sapere di pagarlo, questi avvia subito la causa per ottenere, quantomeno, il risarcimento del danno per l’auto distrutta, dimodoché possa già acquistarne una seconda. Invece, per poter quantificare l’esatto importo dei danni fisici attende la completa guarigione: solo all'esito di quest’ultima, infatti, potrà dire quanti mesi di invalidità ha dovuto sopportare e quante spese avrà dovuto sostenere. E invece il giudice rigetta la sua seconda domanda.


Possibile? Sì, perché Mario avrebbe dovuto fare un unico giudizio sia per i danni fisici che per quelli al mezzo. La vicenda presa in considerazione dalla Cassazione è simile a quella dell’esempio. Un uomo, vittima di un incidente stradale, aveva proposto causa contro l’assicurazione, ma la sua domanda era stata dichiarata inammissibile dal tribunale perché, avendo subito danni sia alle cose che alla persona, aveva frazionato il suo credito e chiesto il risarcimento solo dei primi per poi agire, in un secondo momento, per quelli fisici. La Cassazione ricorda che «la violazione del divieto di promuovere separati giudizi per domandare il risarcimento di danni differenti causati dal medesimo sinistro ha per conseguenza l’inammissibilità della sola domanda di risarcimento proposta per seconda. La domanda di risarcimento proposta per prima, invece, è sempre ammissibile anche se abbia ad oggetto una parte soltanto del pregiudizio patito dalla vittima».

[1] Cass. sent. n. 22503/16.


Segui La Gentile S.r.l. sui principali social e su www.lagentile.eu

bottom of page