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Se mi urta un’auto e poi scappa devo fare denuncia?


Incidente stradale provocato da automobile non identificata: se non si è in possesso dei dati dell’assicurazione del responsabile il risarcimento viene pagato dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada. Se un’auto ti urta e poi scappa, senza lasciare i dati della patente e dell’assicurazione; se la mattina ti svegli e trovi che un’altra macchina, nella notte, “ti ha fatto la fiancata” senza lasciarti un appunto sul tergicristalli per il risarcimento non devi preoccuparti perché hai la possibilità di essere risarcito dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, un istituto che ricorre tutte le volte in cui un automobilista viene danneggiato da un altro soggetto che non può essere identificato o da chi guida senza assicurazione. Si tratta di due distinte ipotesi volte, entrambe, a coprire dai danni subiti da chi, altrimenti, non avrebbe la possibilità di ottenere un ristoro.

Per ottenere il risarcimento nel caso in cui un’auto ti urta e scappa via, devi innanzitutto inviare una richiesta scritta di risarcimento al Fondo di Garanzia (mediante raccomandata a.r.); quest’ultimo incaricherà materialmente un’assicurazione (la cosiddetta compagnia delegata) per liquidarti i soldi del risarcimento. L’iter seguirà quello consueto a ogni incidente stradale: un perito valuterà i danni e ti verrà inviata un’offerta.

Con una serie di sentenze, la Cassazione ha spiegato che, per accedere a questa forma speciale di indennizzo, l’automobilista danneggiato non deve necessariamente presentare una denuncia contro ignoti presso Carabinieri o polizia, ma deve essere pronto a dimostrare di non aver potuto identificare il mezzo che prima ha urtato e poi è scappato via (ad esempio, segnare la targa, ricordare il modello e il colore del mezzo, ecc.): vuoi perché l’auto è scappata repentinamente, rendendo impossibile la sua identificazione, vuoi perché le modalità del sinistro hanno posto la vittima in uno stato confusionale tale da non disporre della normale prontezza di prendere carta e penna e prendere memoria della controparte. L’aspetto importante contenuto nel chiarimento della giurisprudenza è quello della denuncia contro ignoti che non è assolutamente condizione per ottenere il risarcimento. Essa può, tuttavia, essere un ulteriore elemento a comprova delle ragioni del danneggiato che, certo, se effettuata può agevolare il compito al Fondo di Garanzia nell'accertamento della genuinità del sinistro (onde evitare di incappare in frodi assicurative). Per cui, il nostro consiglio è comunque di procedere – laddove possibile – alla denuncia contro ignoti. Ricordiamo che il risarcimento per i sinistri provocati da veicolo non identificato vengono risarciti dal fondo solo se:

  • ci sono danni alle persone;

  • in caso di danni al mezzo, solo dopo una franchigia di 500 euro. In pratica, viene risarcito solo il danno superiore a tale tetto. Ad esempio, se l’auto riporta una danno di 700 euro, al proprietario vengono liquidati solo 200 euro.

Quale prova deve fornire il danneggiato? La Cassazione sottolinea che, per quanto riguarda l’onere della prova volto a ottenere il risarcimento per il caso di incidente con un’auto che scappa via, al danneggiato (o ai suoi eredi) spetta di provare che il danno sia stato effettivamente determinato da un veicolo non identificato. È chiaro che la prova di tale circostanza può essere offerta mediante la presentazione di denuncia contro ignoti, anche se essa non è indispensabile, così come non è sufficiente (il fatto di aver sporto la denuncia, infatti, non è garanzia di un accoglimento dell’istanza). Ma poiché nella denuncia vengono indicati spesso anche i testimoni oculari dell’episodio, qualora si proceda a tale formalità sarà più facile procedere alla ricostruzione della vicenda e sincerarsi della veridicità della stessa. In ogni caso, la sola incompletezza della denuncia alla polizia o ai Carabinieri non deve essere considerata un motivo per escludere che il danno sia stato effettivamente causato da un veicolo non identificato. Infatti, la denuncia è solo uno tra degli elementi che il giudice valuta nel complesso per decidere sull'attendibilità dei fatti sottoposti al suo giudizio. Inoltre, l’assenza dell’indicazione dei nominativi dei testi non può essere considerata elemento essenziale dell’atto di denuncia, dato che non spetta ai querelanti l’identificazione dei testimoni.

Toccherà, quindi, al giudice del rinvio valutare non più il difetto di denuncia, ma l’esistenza delle circostanze di fatto richieste dalle norme citate per l’accoglimento della domanda risarcitoria. Una volta inoltrata la richiesta di risarcimento La raccomandata a.r. con la richiesta di risarcimento va spedita a : Consap Spa (via Yser, 14 – 00198 Roma) e alla compagnia assicuratrice che agisce per conto del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, competente a riguardo, per la vostra regione. Su internet si può facilmente reperire tutte le informazioni e gli indirizzi necessari sul sito www.consap.it. La lettera può essere spedita solo dopo che è avvenuta la completa guarigione dalle lesioni subite e fatti salvi i postumi medico – legali da accertare (danno biologico). Bisogna altresì allegare alla medesima richiesta di risarcimento la copia dei certificati medici raccolti sino all’avvenuta guarigione. L’intera procedura può essere gestita autonomamente senza bisogno di avvocati.


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