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Il meccanico non pagato può tenersi la mia auto?


Chi non viene pagato dal proprio cliente può tenersi l’oggetto di proprietà di quest’ultimo che gli aveva dato per la riparazione, non configurandosi in questo caso il reato di appropriazione indebita. Mettiamo di portare la nostra auto in officina e che lì ci dicano che c’è bisogno di sostituire alcuni pezzi della carrozzeria, dell’impianto dei freni e di quello elettrico, alcuni componenti di cui neanche comprendiamo la funzione, ma che alla fine accettiamo il preventivo e lasciamo la macchina per la riparazione. Se, all'esito dei lavori, ci rechiamo dal meccanico e, pur non avendo i soldi per pagarlo, pretendiamo comunque la restituzione del nostro mezzo, quest’ultimo può invece rifiutarsi di ridarcelo. Nulla potremo fare a nostra tutela, né potremo denunciarlo. Difatti, in questi casi, non si configura alcun reato di appropriazione indebita. È quanto chiarito ieri dalla Cassazione [1]. Chi vanta un diritto di credito per alcuni lavori eseguiti su determinati beni di proprietà di un altro soggetto, può trattenere per sé tali oggetti – purché non li usi – come garanzia per il futuro pagamento di quanto a lui dovuto. Non c’è alcun reato nel custodire, presso di sé, l’altrui proprietà solo allo scopo di farsi dare i soldi che spettano per l’attività lavorativa. E ciò anche se il titolare ha inviato una diffida con raccomandata a.r. chiedendone espressamente la restituzione. Per non far scattare l’appropriazione indebita da parte di chi detiene un nostro bene in ragione di un proprio credito sono necessari tre presupposti: che la detenzione sia legittima: deve essere stato il proprietario a consegnare spontaneamente la propria auto al creditore, nel nostro caso il titolare dell’officina; che il credito sia certo nell'ammontare e immediatamente esigibile (un credito da riscuotere in futuro, infatti, non consente di trattenere il bene altrui); che il creditore non utilizzi tale oggetto come se fosse proprio, magari tentando così di acquisirlo con usucapione. Dunque, nel caso di specie, il meccanico, proprietario dell’officina, ben può rifiutarsi di consegnarci la nostra auto finché non gli pagheremo il prezzo per le riparazioni, senza perciò commettere alcun reato.

[1] Cass. sent. n. 48251/16 del 15.11.2016.

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