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Auto fantasma, paga il Fondo di Garanzia anche se identificata dopo


Se un’auto urta un’altra e poi scappa, il danneggiato viene risarcito dal Fondo di Garanzia anche se poi si scopre l’identità del conducente responsabile. Incidenti stradali con veicoli non identificati: nel caso in cui il responsabile dello scontro sia un’«auto fantasma», ossia un mezzo guidato da un conducente che, nonostante l’urto, non si sia fermato a prestare soccorsi e non abbia quindi fornito gli estremi della propria polizza assicurativa, è possibile ottenere il risarcimento dal Fondo di garanzia vittime della strada. Per ottenere tale risarcimento l’automobilista danneggiato non è tenuto a presentare una denuncia contro ignoti, ma deve comunque dimostrare: l’incidente stradale e i danni che ne sono derivati; che la responsabilità dell’incidente è da attribuirsi al conducente dell’auto rimasta non identificata; che la mancata identificazione dell’auto fantasma non è dipesa da negligenza del danneggiato. In pratica, è necessario provare l’impossibilità di risalire al conducente responsabile a causa di circostanze di obiettiva difficoltà: si pensi al caso in cui l’auto fantasma proseguiva a velocità elevata o all'ipotesi in cui, subito dopo l’urto, l’auto abbia imboccato una curva o, ancora, quando le modalità dell’incidente sono state tali da creare uno sconvolgimento psico-fisico nel danneggiato, tale da impedirgli di segnare la targa e il modello dell’auto del responsabile.

In tutti questi casi, il danneggiato può chiedere il risarcimento al Fondo di garanzia vittime della strada che pagherà tutti i danni fisici designando, a tale scopo, una specifica assicurazione del luogo. Ad essere risarciti sono anche i danni riportati all'auto ma con una franchigia di 500 euro. Per cui se il danno complessivo è di 2.000 euro, il risarcimento spettante è solo di 1.500 euro.

Il Fondo potrebbe anche non pagare, ritenendo che il danneggiato non abbia fatto quanto nelle sue possibilità per identificare l’auto del danneggiante. In tal caso non resta che fare causa al Fondo. Ma che succederebbe nell'ipotesi in cui, nel corso del giudizio, si dovesse riuscire a identificare l’automobilista fuggito dopo l’incidente? Secondo una sentenza della Cassazione di poche ore fa [1], la causa resta incardinata contro il Fondo di Garanzia e poi quest’ultimo potrà rivalersi contro l’effettivo responsabile del sinistro. Dunque, chiarisce la Corte, «nel caso di incidente provocato da veicolo non identificato, il danneggiato può agire nei confronti dell’impresa designata per conto del Fondo Garanzia Vittime della Strada provando, oltre al fatto che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest’ultimo non era identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza; la legittimazione a stare in causa dell’impresa designata rimane stabile per tutto il corso del giudizio, anche nel caso in cui si accerti successivamente l’identità del responsabile, nei cui confronti la stessa impresa designata, adempiuta la sentenza di condanna al risarcimento del danno, potrà agire in via di regresso». [1] Cass. sent. n. 23710/16.

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