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Quando scadono le multe?

Multe stradali: il termine entro il quale la multa deve arrivare a casa dell’automobilista e quello oltre il quale si prescrive il diritto a ottenere il pagamento. Sicuramente la domanda «quando scade una multa?» è piuttosto generica e, da un punto di vista legale, anche impropria: le multe non scadono, ma scade – o meglio, si prescrive – il diritto dell’amministrazione a chiedere i soldi al responsabile dell’infrazione e/o al proprietario dell’auto. Di fatto, comunque, si realizza in entrambe le ipotesi la liberazione dall'obbligo di dover pagare l’odiata contravvenzione. Ed allora, possiamo già anticipare i termini – di cui parleremo più dettagliatamente nel corso dell’articolo – oltre i quali la multa non è più valida: la multa deve essere inviata a casa del proprietario dell’auto entro 90 giorni dal giorno in cui è stata commessa la violazione del codice della strada (fa fede la data del timbro postale, ossia il giorno in cui la polizia ha portato alla posta la busta con la contravvenzione); in caso di mancato pagamento della multa, fermo auto o pignoramento possono intervenire entro massimo 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento. Ma attenzione: in entrambi i casi è verosimile che ci sia bisogno di rivolgersi a un giudice affinché annulli l’atto (la multa, il blocco dell’auto o il pignoramento da parte dell’Agente della riscossione): e quindi, c’è da rispettare dei termini perentori entro cui fare ricorso. Se si fa scadere questi termini, l’atto diventa definitivo e, quindi, non c’è più possibilità di tutelarsi. Ma procediamo con ordine. Entro quanto una multa deve arrivare a casa?

Il codice della strada stabilisce un termine perentorio “massimo” entro cui la multa deve arrivare a casa dell’automobilista: 90 giorni dall'illecito (non, quindi, dal momento in cui l’agente della polizia – che ha visto la violazione – è tornato all'ufficio e ha compilato il verbale). Di tanto abbiamo parlato più diffusamente nell'articolo Entro quanto può arrivare una multa a casa? Volendo fare un esempio, se il 1° marzo andiamo veloce con l’auto e l’autovelox ci scatta la fotografia, la multa deve arrivarci a casa entro 90 giorni da tale data (ossia il 29 maggio). Attenzione: per verificare se il termine di 90 giorni è stato rispettato, non si considera la data in cui l’automobilista riceve dal postino la raccomandata a casa, né tantomeno quella in cui la ritira all'ufficio postale perché assente al momento della consegna. Si considera invece, come ultimo giorno utile, quello in cui l’amministrazione si è recata alla posta e ha consegnato la busta con il verbale da notificare all'automobilista: tale data è certificata dal timbro postale e può essere controllata anche su internet. Qualora il vigile o il poliziotto dovesse aver consegnato la raccomandata all'ufficio postale oltre il 90° giorno dalla data dell’infrazione la multa è nulla e può essere impugnata. Il termine di 90 giorni vale, ovviamente, in tutti i casi in cui il vigile o il poliziotto non siano riusciti a fermare immediatamente l’automobilista al momento dell’infrazione e a notificargli, in quella sede, il verbale. Se così fosse, infatti, non ci sarebbe bisogno di spedire la multa a casa e il termine si considererebbe comunque rispettato. Diverso è, invece, il caso della multa in divieto di sosta, dove l’appoggiare il verbale sul tergicristalli non si considera una vera e propria notifica e, pertanto, richiede sempre la spedizione della multa a casa entro i successivi 90 giorni. Bisogna prestare massima attenzione anche a questo particolare non da poco: se la multa è stata notificata oltre i 90 giorni, è necessario impugnarla davanti al giudice di pace entro i successivi 60 giorni dal ricevimento. Se si fa scadere tale termine, la multa diventa definitiva, si sana il vizio e l’automobilista sarà obbligato a pagarla, per quanto illegittima. Che succede se non pago la multa?

Se l’automobilista non paga la multa, l’amministrazione ne iscrive a ruolo l’importo e dà all'Agente della Riscossione il compito di procedere all'esecuzione forzata. Viene quindi prima notificata la cartella di pagamento e, successivamente, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, si può procedere ai vari mezzi di coercizione che sono tipicamente: il blocco dell’auto (più propriamente chiamato «fermo auto» o «fermo amministrativo») e il pignoramento (ad esempio, il pignoramento dello stipendio, della pensione, del conto corrente, ecc.). È inverosimile che possa essere iscritta una ipoteca sulla casa o, peggio, che questa possa essere messa all'asta: per tali due attività, infatti, il debito deve essere rispettivamente superiore a 20mila e 120mila euro. Per gli altri tipi di pignoramento, invece, non ci sono limiti minimi di importo. Il fermo auto, tuttavia, deve essere preceduto da un preavviso di fermo, che l’automobilista deve ricevere almeno 30 giorni prima dell’avvio del fermo. Contro il preavviso di fermo auto è possibile opposizione entro 60 giorni. Se il preavviso di fermo non arriva o tra questo e il successivo fermo c’è uno spazio inferiore a 30 giorni, la misura è illegittima. Il pignoramento, invece, deve intervenire entro massimo 1 anno dalla data della notifica della cartella di pagamento. Se trascorre l’anno senza che l’Agente della riscossione si sia mosso, la cartella “scade” ma, in questo caso, può essere “rinnovata” con la notifica di un successivo avviso di pagamento. Quando scade la cartella con la multa?

L’ultimo termine che l’amministrazione deve rispettare è quello di scadenza – o meglio detta «prescrizione» – della cartella di pagamento. La cartella di pagamento si prescrive – e in questo caso, a differenza del precedente, non può più essere “rinnovata” con la notifica di una nuova cartella – se sono trascorsi cinque anni dalla sua notifica senza che, nel frattempo, sia intervenuto un sollecito di pagamento. In altre parole ci deve essere uno spazio vuoto di 5 anni durante i quali l’Agente della riscossione non deve aver compiuto alcuna attività (fermo auto, sollecito di pagamento, pignoramento). Se tale termine scorre, la cartella si prescrive definitivamente e nulla il contribuente deve più pagare. Se, invece, entro tale termine arriva un sollecito di pagamento, la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere nuovamente da capo.

Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (pronunciantesi pochi giorni fa) [1] e una recente sentenza del Giudice di Pace di Milano [2], la prescrizione per le multe, per cartelle non pagate e diventate definitive per mancata opposizione è sempre di cinque anni. Questo orientamento si può dire ormai stabile e definitivo (benché in passato messo più volte in discussione). Il diritto all'esazione del credito da sanzioni amministrative, per violazioni al codice della strada, si prescrive in cinque anni; la formazione del ruolo e la notifica della cartella esattoriale non incidono su tale termine, che rimane di cinque anni anche se la cartella è divenuta definitiva per mancata impugnazione. In buona sostanza, la prescrizione del diritto a riscuotere le multe per violazioni stradali è di cinque anni. «Tale termine», prosegue la sentenza «rimane di cinque anni anche a seguito della notifica della cartella esattoriale». Se invece il cittadino impugna la cartella e il giudice gli dà torto, la sentenza che lo condanna a pagare la relativa sanzione si prescrive invece in dieci anni. Entro quanto tempo deve arrivare la cartella di pagamento?

L’ultimo termine che l’amministrazione deve rispettare è quello della notifica della cartella di pagamento che, certo, non può arrivare in qualsiasi momento ma ha anch'essa una “data di scadenza” che, in questo caso, si chiama decadenza. In particolare la legge [3] stabilisce che:

“gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo. La messa a ruolo per le infrazioni stradali scatta se il mancato pagamento non avviene entro il termine di 60 giorni successivi dalla consegna della cartella di pagamento.” In altre parole, Equitalia o qualsiasi altro Agente della riscossione deve notificare all'automobilista la cartella entro due anni da quando le è stato consegnato il ruolo da parte dell’Ente titolare del credito, pena la nullità della cartella. La data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è indicata all'interno della cartella medesima. I due che vanno conteggiati dal giorno in cui avviene la trasmissione che il Comune realizza con il soggetto prescelto alla riscossione, non dal giorno in cui viene effettua la violazione o da quello di notificata della contravvenzione. I termini fissati della finanziaria del 2008, necessari a sveltire i tempi di riscossione dei crediti, regolamentano esclusivamente il rapporto tra i Comuni e i concessionari del servizio riscossione. C’è bisogno del giudice?

Attenzione: come nel caso precedente di mancato rispetto del termine di 90 giorni per la notifica della multa, anche contro la cartella notificata oltre i termini o per il preavviso di fermo auto effettuato non nel rispetto dei termini c’è bisogno del giudice, diversamente l’atto diventa definitivo e non più impugnabile.

[1] Cass. S.U. sent. n. 23397/16 del 17.11.2016. [2] GdP Milano, sent. n. 10837/2016. [3] Art.1 co. 153, Finanziaria del 2008.

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