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Multe, dove va posizionato l’autovelox?

Nel caso di multa elevata con autovelox è necessario che l’apparecchio si trovi né prima né dopo il tratto di strada indicato dal Prefetto; deve inoltre essere a ragionevole distanza dal cartello di avviso.

Due sono le regole che stabiliscono dove va posizionato l’autovelox: la prima è che l’apparecchio di controllo elettronico della velocità deve essere collocato nel tratto di strada indicato dal decreto del Prefetto; la seconda è che la segnaletica di avviso della presenza dello strumento deve essere segnalata da un avviso il quale, a sua volta, deve essere collocato con adeguato anticipo. Ma procediamo con ordine.

L’autovelox deve essere posizionato nella chilometrica indicata dal Prefetto Con una sentenza di poche ore fa, la Cassazione [1] ha dichiarato la nullità della multa con autovelox se la polizia ha collocato l’apparecchiatura a diversi chilometri prima della fascia indicata dal decreto prefettizio. Decreto del Prefetto che è necessario per autorizzare l’utilizzo dell’autovelox nei tratti di strada extraurbani senza procedere alla contestazione immediata della contravvenzione. In altre parole, per poter elevare le multe senza fermare subito le macchine e consentire all'autista di difendersi immediatamente è necessario che ci sia una previa autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza, sulla scorta di una valutazione pericolosità della strada. Il decreto del Prefetto, pertanto, individua su quali strade, e soprattutto entro quale chilometrica, è possibile posizionare l’autovelox. Il collocamento dello strumento di controllo elettronico anche a pochi metri prima o dopo il tratto individuato dal provvedimento rende le multe nulle.

Nel caso deciso dai giudici supremi, è stato «annullato il verbale della Polizia Municipale» perché non era stata effettuata la «contestazione immediata» nei confronti dell’automobilista e perché, allo stesso tempo, non era stato rispettato il decreto prefettizio con cui veniva esclusa la necessità della «contestazione immediata solo «dal “Km 96+300” al “Km 105+800”». L’autovelox automatico era stato invece collocato al Km 87+130, cioè una decina di chilometri prima dell’area esclusa dall’obbligo di «contestazione immediata».

Il cartello di avviso della presenza di autovelox La seconda regola fondamentale che potrebbe rendere nulla la multa elevata con autovelox è quella che impone la previa segnalazione, con apposito cartello stradale, della possibilità di controllo elettronico della velocità. L’avviso agli automobilisti non serve certo per consentire di «farla franca» e poi accelerare di nuovo, ma per evitare brusche frenate che potrebbero creare ulteriore pericolo per gli altri conducenti.

Ma quanti metri prima deve essere il cartello di avviso? Questo la legge non lo dice e, sempre secondo la Cassazione [2], non si può fissare una regola valida ovunque. Con una sentenza di quest’anno che, per la verità, ha gettato scompiglio tra gli automobilisti, la Suprema Corte ha detto che l’avviso deve essere installato con adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento della velocità. Un criterio generale che deve quindi tenere conto del tipo di strada e della viabilità. Non più – come si credeva prima – la regola dei 400 metri prima. Tutto è rimesso all'apprezzamento della pubblica amministrazione, sulle cui decisioni, peraltro, il giudice ha poco margine di censura (leggi Autovelox, nessuna distanza minima dal cartello di avviso).

LA SENTENZA

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 15 settembre – 5 dicembre 2016, n. 24751

Presidente Petitti – Relatore Correnti

Fatto e diritto

Il Comune di Fragneto Monforte propone ricorso per cassazione contro A.R., che resiste con controricorso, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 1088/2014 che, in accoglimento dell’appello del R. ed in totale riforma della sentenza dei GP, ha annullato il verbale della PM perché lo stesso indicava che non era stata fatta la contestazione immediata ai sensi dell’art. 201 cds.

Tale norma prevede che che la contestazione immediata non sia necessaria allorquando l’accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento gestiti dalla P.S. ma le strade extraurbane ove è possibile installare autovelox automatici devono essere individuate con decreto prefettizio che, nella specie, escludeva la contestazione immediata solo dal Km 96+300 al Km105+800 mentre dal verbale risultava che l’infrazione era stata accertata al Km 87+130.

Il ricorso denunzia: 1) violazione degli artt. 4 1. 121/2002, 142,200,201 cds ed omesso esame di fatto decisivo perché è possibile installare il dispositivo senza necessità di contestazione immediata, con richiami giurisprudenziali; 2) violazione dell’art. 4 d.l.121/2002 e degli artt. 142, 200, 201 cds e 384 reg. att. Ciò premesso si osserva:Questa Corte si è occupata in varie occasioni della necessità o meno della contestazione immediata affermando il principio che la contestazione immediata costituisce elemento di legittimità del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale , con il limite dell’insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L’art. 384 del regolamento d’attuazione CdS identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.

La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale è pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre può legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.

L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.

Tra dette modalità, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.

Nella specie, la questione come prospettata, appare nuova rispetto alla ratio decidendi sopra riportata risultando dalla sentenza che lo stesso Comune aveva dedotto di una successiva integrazione del decreto prefettizio, ritenuta dalla sentenza non applicabile ratione temporis perché successiva alla contestazione, statuizione sostanzialmente non censurata.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in curo 800 di cui 700 per compensi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex dpr 115/2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

[1] Cass. sent. n. 24751/16 del 5.12.2016.

[2] Cass. sent. n. 9770/16 del 12.05.2016.

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