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Multa al semaforo rosso, come fare ricorso


T-Red o Photored: comunque lo si chiami, la multa per il passaggio con il rosso, elevata grazie alla telecamera sul semaforo che ha scattato la fotografia, è difficilmente contestabile. Difficile contestare una multa per chi passa al semaforo rosso: numerose sono le sentenze della Cassazione e dei giudici di merito che respingono quelle che sono le contestazioni più tipiche degli automobilisti. Quando è possibile, allora, fare ricorso contro la multa se la telecamera – posta sul semaforo – scatta la foto proprio nel momento in cui l’auto attraversa l’incrocio? Al di là delle note dicerie, che circolano su internet, sulla facilità delle opposizioni, quante possibilità di vincere la causa ci sono?

Procediamo con ordine.

La telecamera non deve essere segnalata prima

La prima questione riguarda l’eventuale obbligo di segnalare la presenza della telecamera sul semaforo. Secondo la giurisprudenza, il photored non è assimilabile all'autovelox e, pertanto, la presenza dell’obiettivo pronto a scattare la foto a chi attraversa col rosso non deve essere segnalata con un apposito cartello posto prima o vicino al semaforo.

Questo principio, ormai condiviso da numerosi giudici, è stato di recente ribadito dal giudice di Pace di Taranto [1]. Secondo la sentenza in commento, le norme che impongono la segnalazione della presenza di autovelox non si applicano anche agli apparecchi photored.

Perché mai questa differenza di trattamento? La ragione è molto semplice e, per spiegarla, bisogna comprendere perché, invece, per gli autovelox è necessario il previo avviso. Il cartello – che deve essere posto a una ragionevole distanza dal misuratore elettronico della velocità – serve a evitare che gli automobilisti, alla vista dell’apparecchio, frenino improvvisamente per non essere immortalati dall'obiettivo, così costituendo un pericolo ancor più serio per il traffico. «L’avviso agli utenti della strada – afferma il giudice – trova infatti giustificazione nell'esigenza di non creare intralci alla circolazione e rischi per l’incolumità degli stessi utenti, che potrebbero essere in pericolo nel momento in cui le auto, accorgendosi improvvisamente dell’esistenza di un autovelox, inevitabilmente frenassero». Ebbene, questo rischio non c’è in presenza di un semaforo rosso. In particolare, si legge in sentenza, l’esigenza di indicare la presenza dei misuratori di velocità per evitare intralci improvvisi e rischi di tamponamenti non sussiste rispetto ai photored, posto che al semaforo rosso occorre comunque arrestarsi, con o senza preavviso. Il photored non deve essere tarato

La seconda contestazione tipica che viene normalmente mossa contro gli autovelox – e che, spesso, consente di vincere il ricorso – è quella della mancata taratura periodica (almeno una volta all'anno). Quest’obbligo, sancito da una sentenza dell’anno scorso della Corte Costituzionale, non sussiste però per i photored i quali, a differenza degli autovelox, non vengono montati e smontati continuamente per essere portati da un luogo a un altro. Al contrario, la telecamera rimane sempre fissa sul semaforo e di lì non si muove. Peraltro gli apparecchi photored sono semplici rilevatori fotografici e non misuratori di velocità. Per il giudice di Pace di Taranto [1], «mancando allo stato una specifica normativa nazionale o comunitaria che ne imponga la taratura periodica, ad essi restano applicabili le norme nazionali relative all'omologazione dell’apparecchiatura». Non c’è obbligo di immediata contestazione

Con una recente sentenza la Cassazione ha inoltre detto che non è necessaria la presenza di una pattuglia della polizia o dei vigili a presidio della postazione del photored, onde contestare immediatamente l’infrazione all'automobilista. In altre parole, se la macchina passa nonostante il semaforo rosso non deve essere arrestata di lì a poco per l’elevazione e la firma del verbale. Il proprietario del mezzo multato si vedrà recapitare la multa a casa (entro i successivi 90 giorni), con l’obbligo peraltro di fornire (nei 60 giorni dopo) la comunicazione dei dati dell’effettivo conducente. Secondo la Cassazione, “non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale, qualora l’accertamento avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico”. A condizione però che tali strumenti siano gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale. Sul punto però si segnala un precedente di segno contrario emesso dal giudice di Pace di Lecce. Se il giallo dura pochi secondi

Un altro cavallo di battaglia molto inflazionato in tema di ricorsi contro multe al semaforo rosso è quello della durata della luce gialla che, secondo una nota del Ministero dei Trasporti, deve essere di 4 secondi nelle zone urbane e di 5 secondi fuori dal centro abitato. Invece, secondo la Cassazione, il codice della strada nulla dispone a riguardo e, pertanto, chi passa col rosso può essere fotografato dal T-Red, ed è tenuto a pagare la multa, anche se il giallo resta sul semaforo per meno di quattro secondi. Il dato dei quattro secondi indicato dal Ministero – si legge in sentenza – non è assoluto: piuttosto deve essere il conducente dell’auto ad adeguare la velocità del mezzo allo stato dei luoghi. Quindi la durata della luce gialla va valutata in base alle condizioni della strada e del traffico e non può essere genericamente determinata da una norma valida sempre e ovunque. Il codice della strada, al momento, non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla: tre secondi, però, secondo i giudici della Corte, sono più che sufficienti perché si tratta del tempo sufficiente per consentire la frenata a un veicolo che va a 50 chilometri orari (tale infatti è il limite di velocità sul sentiero urbano). Multa a chi supera la linea di stop?

Come abbiamo già spiegato in un precedente articolo (leggi Multa a semaforo rosso) la foto non viene scattata se le ruote dell’auto superano di poco la linea di stop presente sull'asfalto della strada. È necessario, per ricevere la multa che le ruote anteriori abbiano superato interamente la linea di stop. Solo in quel momento la telecamera può percepire la targa dell’automobilista e scatta la foto. La risposta è affermativa. Il Codice della strada, infatti, stabilisce che, «durante il periodo di accensione delle luci rosse, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia, i veicoli non devono impegnare l’area d’intersezione, né l’attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni». Dunque, a un semaforo controllato da “fotored”, se l’auto si ferma un paio di metri oltre la linea di stop, a semaforo rosso, si rischia la decurtazione dei punti. Il divieto di oltrepassare la linea stabilita per l’arresto vige anche durante il periodo di accensione della luce gialla, che deve servire proprio per rallentare e arrestare la marcia dei veicoli. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante le segnalazioni del semaforo lo vietino, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 163 a 651 euro, aumentata di un terzo quando la violazione è commessa dopo le 22 e prima delle 7, con la decurtazione di sei punti della patente di guida, che si raddoppiano se chi commette l’infrazione è un neopatentato. Multa al semaforo rosso, come fare ricorso?

Vien da chiedersi, allora, se tutti questi espedienti lasciano il tempo che trovano, come fare ricorso contro una multa fatta dalla telecamera al passaggio del semaforo rosso? Se l’apparecchio – almeno al momento – viene considerato dai giudici come “semi infallibile”, non resta che affidarsi ai vizi normalmente eccepibili contro le multe, come ad esempio:

stato di necessità: l’automobilista era diretto, d’urgenza, in qualche luogo (verosimilmente l’ospedale) per salvare sé o altri da un imminente e grave rischio alla salute o di vita. Non conta se questo rischio fosse effettivo, ma solo come era percepito dall'automobilista, secondo le proprie conoscenze e timori; notifica della multa dopo 90 giorni dal passaggio col rosso. Si considera la data in cui la polizia ha portato la multa all'ufficio postale; errata indicazione della data e dell’ora dell’infrazione; errata indicazione del luogo ove è avvenuta l’infrazione, ma solo a condizione che ciò abbia messo l’automobilista nell'impossibilità di difendersi; errata indicazione dei dati del conducente. Come difendersi

I termini per fare opposizione sono:

  • 30 giorni per il ricorso al giudice di pace.

  • 60 giorni per il ricorso al Prefetto.

L’eventuale presentazione di una istanza in autotutela all'organo accertatore non sospende i predetti termini.

[1] G.d.P. Taranto sent. n. 2345/16 del 19.07.2016.

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