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L’incidente dopo 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione è coperto


Nei quindici giorni di tolleranza la polizza dell’assicurazione gode di ultrattività, per cui copre gli incidenti avvenuti in questo lasso di tempo, anche se l’automobilista non rinnova il contratto. Sono particolarmente interessanti le conseguenze della sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1] con cui i giudici hanno stabilito che la tolleranza di 15 giorni dalla scadenza dell’assicurazione vale anche se l’automobilista, dopo il 16° giorno. non rinnova la polizza e, anzi, decade dalla possibilità di rinnovare il contratto (il che avviene in caso di mancato pagamento entro 6 mesi dalla scadenza del contratto). Questo significa che tutti gli incidenti stradali avvenuti dal giorno dopo la scadenza della polizza rc-auto fino al 15 giorno sono comunque “coperti” e l’assicurazione pagherà il risarcimento al terzo danneggiato, anche se il titolare della polizza non dovesse mai provvedere a rinnovare il proprio contratto. Ricordiamo che la polizza sulla responsabilità civile automobilistica, più facilmente chiamata «rc-auto», disciplinata anche dal codice civile [2], è divenuta obbligatoria, In Italia, dal 1971 [3]. In assenza della polizza è vietata non solo la circolazione, ma anche il parcheggio su luogo pubblico (accanto a un marciapiedi) o in luogo aperto al pubblico (lo spiazzo di un rifornimento di benzina, il parcheggio di un ipermercato, ecc.). Il contratto scade in automatico ogni anno e non è possibile il rinnovo automatico. Pertanto, in prossimità della scadenza, è necessario che l’automobilista si rechi presso la compagnia a confermare la polizza per un altro anno, salvo voglia cambiare assicurazione. Se però, l’automobilista non rinnova il contratto, la polizza continua a rimanere eccezionalmente in vita per un periodo transitorio: è la cosiddetta ultrattività, anche chiamata «periodo di tolleranza». Questo periodo dura 15 giorni per consentire, anche ai più smemorati o a coloro che, per un imprevisto, non possono recarsi presso la propria compagnia, di essere “coperti” in caso di incidente stradale.

Così, ad esempio, se il contratto scade il 31 dicembre e il proprietario del mezzo rinnova l’assicurazione il 18 gennaio, tutti gli incidenti avvenuti – per sua responsabilità – tra il 1° e il 15 gennaio sono coperti dalla polizza (e, quindi, sarà l’assicurazione a risarcire il danneggiato); invece, per tutti gli incidenti tra il 16° giorno e le ore 24 del giorno del pagamento (in questo caso la mezzanotte del 18 gennaio), ricadono sull'automobilista che, pertanto, dovrà risarcire personalmente il danneggiato. O meglio: in questo caso, il danneggiato è comunque coperto dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che – una volta corrisposto l’indennizzo – si rivale contro il responsabile non assicurato. La sentenza di ieri della Cassazione chiarisce che il periodo di tolleranza opera anche se, in seguito al 15° giorno, l’automobilista non dovesse rinnovare la polizza (nell’esempio di poc’anzi, il giorno 18 gennaio). Questo perché l’ultrattività dell’assicurazione opera a prescindere dal rinnovo del contratto.

[1] Cass. sent. n. 26104/16 del 19.12.2016. [2] Art. 1901 cod. civ. [3] Legge 24 dicembre 1969 n.990 entrata in vigore il 12 giugno 1971

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