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Buche e marciapiedi dissestati: come avere il risarcimento


Risarcimento del danno dopo lo scivolo su una buca o una lastra di ghiaccio: è necessaria la prova che la caduta sia dipesa proprio dall'insidia posta sulla strada o sulle scale; le foto non bastano. Non basta la semplice fotografia di una fonte di pericolo sulla strada (una buca, un gradino pericolante, una lastra di ghiaccio) per ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della caduta; è necessario anche dimostrare che lo scivolone sia stato determinato proprio da detto pericolo e non da altro; il che lo può dire, davanti al giudice, solo un testimone. È quanto si intuisce da una sentenza del Tribunale di Trento di fresca pubblicazione [1]. Ma procediamo con ordine.

Caduta per strada: cosa bisogna dimostrare per avere il risarcimento?

Chi cade per strada e si fa male può chiedere il risarcimento del danno fisico al proprietario della strada medesima, ma a due condizioni: che la caduta sia stata dovuta non a sua imprudenza o leggerezza nel camminare, ma a un’insidia nascosta sulla strada (come, ad esempio, una buca, una lastra di ghiaccio, un gradino sconnesso, una mattonella divelta, ecc.); che dia prova del fatto che la caduta sia stata determinata solo ed esclusivamente dall'insidia e non da altri fattori (ad esempio, la spinta di un’altra persona proveniente da dietro, un laccio di scarpe penzoloni, ecc.).

Analizziamo tali presupposti.

L’insidia sulla strada deve essere nascosta

Il risarcimento viene accordato solo se, sulla strada, è presente la cosiddetta «insidia o trabocchetto», ossia un ostacolo poco visibile. È tale ad esempio: la buca di piccole dimensioni, ma ugualmente insidiosa; la fossa coperta da acqua o da foglie, di cui è difficile accorgersi; un altro ostacolo in una strada che, di notte, è poco illuminata; una lastra di ghiaccio sottile e difficilmente distinguibile; un gradino pericolante non segnalato, ecc. Pertanto, sebbene può sembrare paradossale, tanto più è grande una buca, tanto minori sono le possibilità di ottenere un risarcimento in quanto l’ostacolo è facilmente visibile.

L’infortunato deve prestare attenzione quando cammina

Il pedone non deve camminare con la testa tra le nuvole o mandando messaggi sul cellulare. Chi cade per terra, perché è distratto o sta correndo in un luogo ove si richiede maggiore prudenza, è responsabile di sé stesso e non può chiedere il risarcimento ad altri. La prova dell’assenza di prudenza del pedone spetta, però, al proprietario della strada, per poter dimostrare la propria “innocenza”.

Serve la prova del rapporto di causa-effetto tra l’insidia e la caduta

Tutto ciò non basta. È necessario escludere che il pedone sia caduto per cause differenti dall'insidia posta sulla strada. Non si può chiedere il risarcimento al comune per una lastra di giaccio lasciata su strada se l’infortunato è invece caduto perché non aveva le scarpe ben allacciate o è stato spinto da un’altra persona che proveniva da dietro con fretta. Certo, se è facilmente intuibile che, per ottenere un indennizzo, sia necessaria la prova della presenza dell’insidia sulla strada, e quindi la fotografia della buca, del ghiaccio, del gradino, ecc., è impossibile invece pretendere anche un filmato del momento della caduta, elemento che potrebbe da solo provare qual è stata l’effettiva causa dell’incidente. Dunque, come fare in questi casi? Come riuscire a dimostrare che l’infortunio è stato determinato solo dall'insidia presente sulla strada e non da altre ragioni? I testimoni! Non c’è metodo migliore per poter dare contezza di quello che i giuristi chiamano «rapporto di causalità», ossia la dipendenza tra causa ed effetto tra la buca e la caduta. Caduta per strada, risarcimento solo coi testimoni?

È proprio quanto fa intuire il tribunale di Trento nella sentenza in commento. Il danneggiato si era limitato a produrre solo la fotografia di una lastra di ghiaccio formatasi sulla scala di accesso alla scuola: essa dimostrava sì la presenza del pericolo, ma non anche che l’infortunio era avvenuto proprio uscendo dalla struttura. Insomma: mancanza di prove! Il danneggiato doveva provare «non solo l’effettiva sussistenza dell’asserita insidiosità della scala, ma anche un rapporto di causa ed effetto tra la stessa e l’evento lesivo; era, quindi, gravata dall'onere di dimostrare che la sua caduta per terra dipese proprio dalla dedotta formazione di ghiaccio sulla scala da lei percorsa nell'atto di uscire dalla struttura di proprietà della scuola di sci o comunque in uso alla stessa». Nessuno dei testimoni ascoltati, pur ricordando di aver notato il ghiaccio, era presente al momento della caduta e le foto allegate erano state scattate il giorno seguente l’infortunio.

[1] Trib. Trento, sent. n. 907/2016 del 27.09.2016.

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