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Bollo auto, prescrizione in 3 anni


L’Agente della Riscossione, citato nell'opposizione alla cartella esattoriale, deve chiamare in causa l’ente titolare del credito anche se sono presenti eccezioni di merito.

Ancora una conferma che la cartella esattoriale per bollo auto, anche se non impugnata – e quindi divenuta ormai definitiva – si prescrive dopo solo 3 anni (e non 10 come invece vorrebbe Equitalia).

Il termine di prescrizione, quindi, non è uguale per tutte le cartelle di pagamento ma dipende dal tipo di tributo riscosso. E, per il bollo auto, l’azione dell’amministrazione finanziaria per il recupero della tassa automobilistica «si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte» [2].


Qual è la prescrizione del bollo auto? Ha la meglio il contribuente difeso dall’avv. Marco Trivieri, del foro di Locri (in provincia di Reggio Calabria). L’automobilista aveva ricevuto, da Equitalia, una cartella di pagamento emessa dalla Regione Calabria e notificata da Equitalia nel 2013, per il mancato pagamento del bollo auto per l’annualità 2005 e 2006. Il caso è tutt'altro che anomalo: proprio per quanto riguarda il bollo auto si registra la costante spedizione di cartelle di pagamento a termini ormai scaduti. Termini che, come abbiamo appena detto, si prescrivono dopo il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto. Tanto per fare un esempio: la tassa automobilistica da pagare nel 2016 (a prescindere dal giorno e dal mese) non sarà più dovuta, per prescrizione, a partire dal 1° gennaio 2020.


La chiamata in causa della Regione La sentenza in commento, però, risulta interessante anche per un altro aspetto, di tipo processuale, che potrebbe aiutare il contribuente ad avere gioco facile nella contestazione del bollo auto. Il giudice ricorda che, nella causa innanzi alla Commissione Tributaria Regionale, il contribuente può limitarsi a citare solo Equitalia (o, dal 1° luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione); spetta poi all’Esattore chiamare in giudizio anche l’ente titolare del credito che, nel caso del bollo auto, è la Regione. Se non lo fa, perde una possibilità di vittoria: difatti, proprio nel caso di contestazione della prescrizione, la prova dell’avvenuta interruzione dei termini potrebbe essere nelle mani dell’amministrazione, che potrebbe aver inviato, in precedenza, delle diffide di pagamento (idonee ad interrompere la prescrizione).


La strategia, così, adottata dall'avvocato difensore del contribuente si è rivelata vincente, avendo egli fatto affidamento sull'inerzia dell’Agente della Riscossione: non avendo, quest’ultimo, chiamato in causa la Regione, non sono state prodotte lettere interruttive della prescrizione. Ricorso, quindi, accolto per «decorrenza dei termini».

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