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Incidente: ruota nella scarpata, paga il gestore della strada



L’amministrazione deve risarcire i danni al conducente la cui automobile sia sbandata per causa di un dislivello ai margini della carreggiata della strada. Se un incidente stradale è causato da un dislivello ai margini della strada, che determina la caduta dell’auto in una scarpata, la responsabilità è dell’amministrazione titolare del suolo; essa sarà pertanto tenuta a risarcire i danni al conducente e al mezzo. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Prima di stabilire se un incidente stradale è stato determinato da un errore di guida dell’automobilista (e quindi da sua colpa) o meno bisogna valutare le eventuali anomalie della strada, ivi comprese le parti esterne alla carreggiata, come per esempio le scarpate laterali. Se infatti è presente un dislivello tra l’asfalto e il terriccio prima della scarpata, e questo risulta nascosto perché occultato, ad esempio, da erbacce, pietre o da altri detriti, a rispondere di tutti i conseguenti danni è il gestore del suolo pubblico che avrebbe dovuto tenere la strada in buon stato di manutenzione.

Il dislivello esterno all’asfalto deve essere fatto rientrare nella proprietà della strada e quindi nelle competenze del suo gestore. A riguardo la Cassazione ricorda che anche le scarpate, i fossi e le banchine «devono considerarsi parti delle strade…e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità [2]». Esse – per come si desume dal codice della strada – sono da considerarsi pertinenze rispetto all’infrastruttura. Già in passato la Cassazione aveva ritenuto le pertinenze come un «fattore determinante dell’agibilità della strada» [3]. In particolare la Suprema Corte ha detto che: «Le scarpate delle strade statali, provinciali e comunali al pari dei fossi e delle banchine ad esse latistanti, devono considerarsi parti delle strade medesime e perciò soggette allo stesso loro regime di demanialità, (…) e per effetto del rapporto pertinenziale in cui si trovano con la sede stradale, quali elementi accessori la cui situazione statica è fattore determinante dell’agibilità della strada». Pertanto la responsabilità del proprietario della strada non si limita alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale. Così, in caso di precipitazione di un’auto in un burrone fiancheggiante una curva – derivante dall’assenza (o inadeguatezza) del guardrail o altre barriere laterali, non rileva l’errore di manovra del conducente ma bisogna accertare se la presenza di un’adeguata barriera avrebbe potuto opporre all’urto da parte del mezzo [4]. A ciò si aggiunga che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione [5] – in quanto obbligatoria per legge [6] – nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale (“banchina”); essa fa del resto parte della struttura della strada. La relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata. Se la P.A. non provvede né alla manutenzione della carreggiata né alla segnalazione del pericolo, risponde dei danni procurati in caso di incidente stradale.


[1] Cass. sent. n. 260/2017. [2] In forza della presunzione “iuris tantum” posta dall’articolo 22 della legge 20 marzo 1865, n. 2248. [3] Cass. sent. n. 12759/1991. [4] Cass. sent. n. 9547/2015. [5] Cass. sent. n. 22755/2013. [6] Artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506.

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