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Incidenti stradali lievi: quando spetta il risarcimento


In caso di danni fisici di modesta entità (lesioni micropermanenti) per ottenere il risarcimento del danno dall'assicurazione è necessario un accertamento clinico strumentale.

Per evitare il facile ricorso al certificato del pronto soccorso per ottenere, dopo un lieve tamponamento automobilistico, il risarcimento dell’assicurazione, una legge del 2013 [1] ha imposto delle condizioni più rigide e severe. In passato, all'automobilista che subiva un incidente stradale bastava lamentare i consueti capogiri, un dolore al collo o conati di vomito per poter ottenere una prognosi minima e, con essa, il risarcimento del danno (tipico il cosiddetto «colpo di frustra»), oggi la sintomatologia dichiarata dalla vittima dell’incidente stradale non basta più. È necessario, infatti, che le lesioni possano essere accertate clinicamente o con gli esami strumentali (ad esempio tac, risonanza, ecc.) oppure con un riscontro visivo del medico legale.


Sulla questione è recentemente intervenuto il Tribunale di Treviso [2] che ha confermato la linea dura sposata dal legislatore. La sentenza chiarisce che, in caso di incidente stradale che abbia comportato microlesioni (quelle cioè con invalidità inferiore al 9%):


per ottenere il risarcimento del danno biologico permanente: è necessario “un accertamento clinico strumentale” ossia un referto di diagnostica, cioè per immagine; mentre per ottenere il risarcimento del danno da invalidità temporanea è sufficiente un mero riscontro visivo da parte del medico legale.

Perché la stretta sui risarcimenti da sinistri stradali? Di certo per evitare frodi. Ma anche perché il costo del risarcimento di tutti questi sinistri “gonfiati” aveva determinato un aumento delle polizze – almeno secondo le giustificazioni delle compagnie assicurative. Motivazione che la Corte Costituzionale ha condiviso in pieno, salvando dall'illegittimità la legge di riforma. La consulta, con una sentenza del 2014 e un’ordinanza dell’anno successivo [3] ha detto «l’interesse individuale del danneggiato deve comunque misurarsi con quello generale e sociale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi».


Non sono quindi suscettibili di risarcimento tutte quelle menomazioni, oggetto di una mera sintomatologia dolorosa soggettiva, non verificabili a un esame clinico e non accertabili a seguito di esami strumentali. In tali ipotesi, non potrà dunque procedersi al risarcimento del danno biologico permanente, bensì, eventualmente, al solo danno da inabilità temporanea e alle spese mediche prodotte.

Viene, peraltro, osservato come non essendo i tre aggettivi («accertamento “clinico”, “strumentale”, “obiettivo”») intervallati da congiunzioni, ai fini risarcitori è richiesta la contemporanea presenza di tutti e tre, cioè la lesione deve risultare da un esame medico, da un esame strumentale ed entrambi devono fornire riscontri oggettivi.


Ne consegue che le voci incluse nella tabella delle menomazioni alla integrità psico-fisica, comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, che prevedono una percentuale di danno biologico per menomazioni costituite da sintomatologia algica o algico-disfunzionale non saranno più valutabili. Si pensi, ad esempio, agli esiti da trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo (che comportano una liquidazione fino al 2%) ovvero agli esiti dolorosi di lesioni di spalla, anca, ginocchio e caviglia (che prevedono una liquidazione fino al 3-4%). Orbene, sino a oggi tali menomazioni, a prevalente estrinsecazione soggettiva, sono state medicalmente accertate in maniera cauta, facendo riferimento a fattori di contorno significanti e contestuali, come la documentazione sanitaria relativa al periodo di malattia, l’esecuzione di una terapia di riabilitazione, la dinamica e l’efficienza lesiva del trauma subito (modalità di urto ed entità del danno riportato dai mezzi coinvolti) ma anche la sussistenza di precedenti patologie o traumi e l’eventuale astensione dal lavoro.


Oggi la norma richiede di constatare la menomazione, di accertarla clinicamente, verificando, ad esempio, una contrattura muscolare, la compromissione di un legamento, il risentimento neurologico ecc [4]. La nuova nozione restringe, dunque, il campo del risarcimento del danno, facendo sì che lesioni come quelle sopra richiamate, che costituiscono l’oggetto della maggioranza delle richieste di risarcimento per sinistri stradali, non essendo documentate sotto il profilo strumentale e non potendo essere rilevate dall'esame clinico da parte del medico-legale, devono ricevere una valutazione, in termini di danno biologico, pari allo 0%.


[1] Art. 32 co. 3 ter della legge n. 27/2013 che modificando l’art.139 codice delle assicurazioni.

[2] Trib. Treviso sent. n. 2315/16 del 27.09.2016.

[3] C. Cost. sent. n. 235/2014 e ord. n. 242/2015.

[4] Carbonaro Laura Antonella in Ventiquattrore Avvocato del 1.6.2013 – n. 6 – p. 22 “Il risarcimento del danno biologico da lesioni di lieve entità e le modifiche all’art. 139 C.d.A.- SINTESI E APPROFONDIMENTO”


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