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Incidente stradale: quanto conta il guard rail nel risarcimento?


In caso di sinistro stradale, va valutata, in base alla velocità tenuta dal conducente, per ipotesi eccessiva, la situazione in concreto del «guard-rail» e della sua conformazione e se la stessa richiedesse l’apprestamento di soluzioni idonee ad evitare, in caso di fuoriuscita di un veicolo, il verificarsi di danni alla persona?

In linea generale è opportuno premettere che le regole di comune prudenza e le disposizioni regolamentari in tema di manutenzione delle strade pubbliche non impongono al gestore, in base al rapporto di custodia, o comunque al principio del neminem laedere, l’apposizione di una recinzione dell’intera rete viaria, mediante guard-rail, anche nei tratti oggettivamente non pericolosi, al fine di neutralizzare qualsivoglia anomalia nella condotta di guida degli utenti (Cass., 18 luglio 2011, n. 15723 la quale, in applicazione di tale principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, in relazione ad un sinistro stradale mortale occorso ad un soggetto il quale, mentre era alla guida della sua auto, era uscito di strada, rovinando nella sottostante scarpata, sul presupposto che l’incidente fosse stato determinato non dalla mancata apposizione del guard-rail sul tratto di strada rettilineo, ma dalla condotta anomala ed imprevedibile del conducente). Anche le eventuali deficienze di un guard rail che avessero avuto rilevanza causale nel verificarsi di un sinistro stradale erano tradizionalmente inquadrate nel disposto dell’art. 2043 c.c. Conforme: Trib. La Spezia, 4 gennaio 1993

«L’insidia e il trabocchetto addebitabili alla p.a. sono ravvisabili solamente in situazioni che escludono ogni colpa concorrente del danneggiato; pertanto anche laddove si volesse ritenere che la rottura di un guard-rail in cattive condizioni abbia avuto efficacia <concorsuale> relativamente ai danni subiti da un’autovettura (facendola cadere nel burrone sottostante anziché trattenerla sulla strada) il giudicante non può effettuare alcuna graduazione di colpa tra la condotta del danneggiato e il comportamento della p.a., se i danni subiti dall'attore sono dovuti certamente alla condotta di guida da questi tenuta».

Tuttavia, come più volte ribadito, secondo l’ormai prevalente orientamento della Suprema Corte (Cass., 6 luglio 2006, n. 15384) il tipo di vicenda in questione deve essere vagliato in primo luogo alla luce della figura della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c. (Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651).

Invero, al di là del caso prospettato, va osservato che in linea generale le deficienze strutturali di una strada — laddove abbiano rivestito efficacia causale nella produzione di un sinistro — vengono ormai comunemente inquadrate nella disciplina di cui sopra.

Infatti, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. 20 novembre 2009, n. 24529 relativa ad una fattispecie per certi versi analoga a quella in disamina: nella specie, un automobilista dopo essere sbandato a causa della strada ghiacciata, era uscito di strada a causa della inadeguatezza del guard rail, danneggiato il giorno precedente da altro sinistro e non riparato dall'ente proprietario della strada, convenendo conseguentemente in giudizio quest’ultimo ed invocandone la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. La S.C., applicando l’enunciato principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità dell’ente proprietario della strada, sul presupposto che le dimensioni di quest’ultima non consentissero un’adeguata sorveglianza).

A tale riguardo, peraltro, non basta che nell'entrare in contatto con la situazione di fatto connotata da idoneità a produrre l’evento il danneggiato abbia tenuto un comportamento che ha svolto un ruolo causale, perché anche nel caso in cui la responsabilità derivi da cosa in custodia si applica la norma dettata dall'articolo 1227 c.c. (relativa al concorso del fatto colposo del creditore). Conforme: Cass., 20 febbraio 2006, n. 3651

«Il custode (nel caso, con riferimento a strade pubbliche statali, l’A.N.A.S. ), presunto responsabile per i danni cagionati dalla cosa ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., oltre al fortuito previsto dal secondo comma di detto articolo, può dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato in presenza di condotte di quest’ultimo che valgano ad integrare la fattispecie di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ. — espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore —, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione alla gravità della colpa e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate».

Per altro verso, pur avendo la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. natura oggettiva e prescindendo, quindi, dall'accertamento del carattere colposo dell’attività o del comportamento del custode (necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento), la stessa resta esclusa dal caso fortuito, che può essere rappresentato — con effetto liberatorio totale o parziale — anche dal fatto del danneggiato, avente un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso o da affiancarsi come ulteriore contributo utile nella produzione del danno (così Cass., 7 aprile 2010 n. 8229 la quale ha confermato la sentenza di merito la quale — avendo accertato che il conducente aveva perso il controllo della propria vettura a causa di un malore e che, dopo aver urtato contro il muro di contenimento, si era poi arrestato contro il «guard-rail», perdendo la vita nell'impatto — aveva escluso ogni responsabilità dell'ANAS, sul rilievo che il «guard-rail» era posizionato correttamente, che la presenza di barriere di contenimento era finalizzata proprio ad evitare incidenti e che l’urto, perciò, non era addebitabile all'ente proprietario della strada).

Ed allora, tornando all'esame del caso prospettato in epigrafe, mette conto sottolineare che il giudice non può non vagliare i presupposti della domanda alla stregua della responsabilità da cosa in custodia, così disattendendo la tradizionale impostazione delineata dalla giurisprudenza di legittimità, né può arrestarsi alla considerazione che l’incidente sarebbe stato causato dall'eccessiva velocità mantenuta dal conducente, senza valutare la situazione in concreto del guard rail e della sua conformazione (a rostro, anziché interrato, ecc.), e se la stessa richiedesse in corrispondenza di quel tratto l’apprestamento di soluzioni idonee ad evitare in caso di fuoriuscita di un veicolo, (non deliberatamente voluto ma) quand'anche da colpa o da malore del conducente determinato, anziché andare ad urtare contro un riparo sia rimasto esposto al pericolo di essere dal medesimo (nel caso mortalmente) offeso.

IN PRATICA

In materia di responsabilità da cosa in custodia, sempre che questa non sia esclusa dall'oggettiva impossibilità per l’ente pubblico proprietario o gestore di esercitare sul bene quel potere di governo in cui si estrinseca la custodia, il giudice, ai fini dell’imputabilità delle conseguenze del fatto dannoso, non può arrestarsi di fronte alla natura giuridica del bene o al regime o alle modalità di uso dello stesso da parte del pubblico, ma è tenuto ad accertare, in base agli elementi acquisiti al processo, se la situazione di fatto che la cosa è venuta a presentare e nel cui ambito ha avuto origine l’evenienza che ha prodotto il danno, sia o meno riconducibile alla fattispecie della relativa custodia da parte dell’ente pubblico. Ove tale accertamento risulti compiuto con esito positivo, la domanda di risarcimento va giudicata in base all'applicazione della responsabilità da cosa in custodia, dovendo valutarsi anche l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell’art. 1227 c.c. (Cass., 8 agosto 2007, n. 17377).

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