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Pedone investito sul lato della strada: di chi è la colpa?




Investimento del pedone: l’automobilista non è responsabile se l’uomo camminava a piedi in una strada senza marciapiedi nello stesso senso di marcia delle auto.

Fin dove si spinge l’obbligo per gli automobilisti di prevedere la presenza di pedoni ai margini della strada e fin dove questi possono essere tenuti a risarcire i danni in caso di investimento? A chiarirlo è una recente sentenza del Tribunale di Torino [1] secondo cui non è completamente responsabile dell’investimento l’auto che “mette sotto” il pedone se quest’ultimo camminava sul ciglio di una strada provinciale, sprovvista di marciapiedi, nello stesso senso di marcia dei veicoli e senza indossare indumenti riflettenti. In tal caso, è possibile un concorso di colpa qualora venga dimostrato che l’automobilista abbia anch'egli commesso un’infrazione per essersi comportato in modo poco prudente.


Investimento di pedone: chi è responsabile?

Il nostro codice civile [2] stabilisce una regola generale che vale per qualsiasi tipo di incidente stradale: il conducente dell’auto (o di qualsiasi altro mezzo a motore) deve risarcire i danni da questi causati a persone o a cose, durante la circolazione, salvo dimostri di aver fatto il possibile per evitare l’evento. In buona sostanza, la legge non fa altro che attribuire, in via automatica, una presunzione di colpa a ciascun automobilista, salvo che questi riesca a dimostrare il contrario, ossia:

l’assenza di proprie responsabilità;

il comportamento colpevole della controparte. Se l’automobilista dimostra solo il secondo punto e non anche il primo si applica il concorso di colpa. Se invece non riesce a dimostrare nessuno dei due punti, dovrà pagare il 100% dei danni.

Tali regole valgono anche nel caso di investimento di un pedone. Il conducente l’auto che ha causato un infortunio a un pedone deve quindi dimostrare:

di aver tenuto una condotta conforme alle regole del codice della strada e, quindi, esente da qualsiasi responsabilità; la colpa del pedone per il suo investimento, la quale viene individuata in un comportamento assolutamente improvviso ed imprevedibile da parte sua. Già in passato la Cassazione aveva affermato tre importanti principi [3] che regolano la materia in caso di investimento di pedoni:

«(a) il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; (b) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo;

(c) la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso nella causazione del sinistro».


Tradotto in termini più pratici questo significa che:

la responsabilità per l’investimento è del pedone se questi ha tenuto un comportamento improvviso e imprevedibile, che l’automobilista non poteva evitare anche con la massima diligenza. Insomma, bisogna dimostrare che non vi era, per il conducente, alcuna possibilità di prevedere l’evento. È il caso, ad esempio, in cui un uomo sbuchi sulla strada all'improvviso e di corsa, benché prima coperto dalle aiuole ai margini dello spartitraffico. In particolare, la responsabilità del conducente è esclusa «quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento». Tanto si verifica quando il pedone «appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale» [4] ma non basta dimostrare solo la colpa del pedone per non dover risarcire il danno. Bisogna anche dar prova che l’automobilista ha rispettato il codice della strada e tutte le ulteriori regole di prudenza che è necessario rispettare nei centri urbani o in quei luoghi ove il rischio di investimento è più probabile;

se invece viene fornita solo la prova del comportamento negligente del pedone, il giudice applica un concorso di colpa, addebitando all'automobilista solo il risarcimento del 50% del danno. Quindi, se il conducente non è riuscito a superare la presunzione di sua colpa questo non significa che non possa comunque applicarsi un concorso di colpa [5].


Pedone fuori dal marciapiedi

Quanto agli incidenti fuori dai centri abitati, il codice impone ai pedoni, che camminino in tali luoghi, l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia. Questo non significa che se il pedone non si comporta in tale modo l’automobilista sia sempre esente da colpa; infatti, se le condizioni della strada, l’ora serale, l’assenza di illuminazione consigliano una guida più accorta e prudente del solito e non risulta che questa sia stata tenuta, il conducente è corresponsabile per non aver adottato una condotta idonea ad evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e soprattutto tale da consentirgli «tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo».


[1] Trib. Torino, sent. n. 5667/2016 del 24.11.2016. [2] Art. 2054 cod. civ. [3] Cass. sent. n. n. 24472/14. [4] Cass. sent. n. 3964/14. [5] Cass. sent. n. 24204/14.

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