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La polizia stradale può perquisire la mia auto?



Sono stato fermato da una volante della polizia per un sorpasso azzardato; poi mi ha chiesto di aprire il bagagliaio e si è messa a perquisire da capo a piedi l’auto. Poteva farlo?

Ogni volta in cui un automobilista viene fermato da una pattuglia della polizia ha il dovere di fermarsi immediatamente e consentire gli accertamenti del caso con i controlli di cui a breve parleremo. Diverso sarebbe se questi, vedendo l’auto della polizia prima con qualche metro di anticipo, cambi strada prima ancora dell’ordine di fermarsi: un comportamento del genere è ritenuto pienamente legittimo. Così come non è reato – ma solo illecito amministrativo – non fermarsi nonostante la paletta dello “stop” alzata, sempre a condizione che la fuga non venga fatta con modalità tali da creare pericolo per gli altri (ad esempio, accelerando o ponendo una guida a zig zag per seminare la polizia).


Dall'altro lato, il conducente ha il diritto a ricevere la contestazione dell’infrazione nell'immediatezza in cui ha violato la norma del codice della strada, ossia deve essere fermato subito per potersi difendere. Sono infatti casi eccezionali quelli che consentono la «contestazione differita» con l’invio della multa direttamente a casa (ad esempio: passaggio a incrocio col rosso; alta velocità su autostrade o altre strade individuate dal Prefetto ove lo stop immediato potrebbe costituire pericolo per la circolazione, ecc.). Veniamo ora al comportamento da seguire quando si viene fermati dalla polizia e se è legittimo che questa possa perquisire l’auto. Il conducente è obbligato a fornire, su richiesta degli agenti, la patente e il libretto di circolazione. Non è tenuto a mostrare – se non ne è in possesso – altri documenti come carta d’identità, passaporto, codice fiscale o tessera sanitaria, non essendo necessari per la guida.

Gli agenti della polizia municipale, stradale, i carabinieri o la guardia di finanza hanno i poteri per procedere a ispezione dell’automobile fermata. Attenzione, non si tratta della perquisizione o della ispezione prevista dal codice penale ma della ispezione prevista dal codice della strada [1]. La perquisizione e l’ispezione previste dal codice penale, difatti, necessitano della preventiva autorizzazione del giudice.


In termini pratici questo significa che la polizia stradale può chiedere di aprire il portabagagli per vedere se c’è il triangolo di emergenza; può chiedere di verificare se le ruote sono lisce o meno; se la targa è in regola, ecc. Ma non può chiedere di aprire le valigie alla ricerca di un pacchetto di droga salvo ci sia il sospetto di tale reato.


Nel caso quindi dell’ispezione della polizia non serve un provvedimento dell’autorità giudiziaria. In ogni caso l’automobilista è tenuto a collaborare, evitando comportamenti conflittuali onde evitare il reato di resistenza a pubblico ufficiale. È diritto dell’automobilista chiedere spiegazioni dell’ispezione e cosa la polizia stia cercando.

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